La notizia dell’annullamento di una cartella esattoriale del Comune di Messina, da parte della Corte di Giustizia tributaria di Messina è destinata a scatenare una valanga di ricorsi contro Palazzo Zanca.
Al Comune già si parla di effetto-Cicala, l’ex assessore comunale che dava la caccia ai morosi e che, a sua volta, era debitore nei confronti del Fisco tant’è che gli era stato pignorato lo stipendio da amministratore.
La decisione della giustizia tributaria – sebbene si tratti di primo grado – su un ricorso del dott. Antonio Cogode, è destinata ad aprire una falla molto pericolosa per le casse comunali. Se Palazzo Zanca dovesse essere travolto dai ricorsi è lecito attendersi una “catastrofe” per le casse comunali.
Ma entriamo nel dettaglio della notizia che rappresenta una “pietra miliare” del contenzioso tributario e che potrebbe segnare l’inizio di un periodo problematico per l’amministrazione comunale.
Con la nomina dell’ormai ex assessore Roberto Cicala, ad inizio ottobre 2022, si è dato inizio ad una lotta senza confine contro i morosi e gli evasori totali dei tributi locali. E’ scattata un’autentica caccia nei confronti dei cattivi pagatori, utilizzando a quanto pare anche strumenti contrastanti con la legge. In modo particolare – secondo la decisione della Corte di Giustizia tributaria provinciale – il Comune di Messina non avrebbe riconosciuto il diritto all’abbattimento del 60% della tariffa per la distanza dei cassonetti; ma l’aspetto, per certi versi più pericoloso, riguarda il calcolo della TARI sulla superficie totale degli immobili e non sull’80%, come previsto dalla legge, che impone un limite legale.
Conti alla mano, il Comune avrebbe incassato il 20% di tributi in più che, norme di legge alla mano, non sarebbero dovuti.
Ovviamente, se la decisione di primo grado dovesse essere confermata anche negli altri gradi di giudizio, si prefigurerebbe un autentico danno erariale imputabile agli amministratori comunali.
Ecco nel dettaglio cos’ha deciso la Corte di Giustizia tributaria provinciale.
Diritto all’abbattimento del 60% per la distanza dai cassonetti: Il Giudice ha stigmatizzato l’inerzia del Comune di fronte alle perizie e alle istanze documentate dalla parte. Trovandosi l’immobile a oltre 900 metri dal punto di raccolta e a oltre 1,7 km dall’isola ecologica, l’applicazione della riduzione del 60% sulla quota variabile (ex art. 20 del regolamento comunale) costituisce un diritto oggettivo che non può essere disapplicato dal silenzio degli uffici.
Calcolo della superficie: limite legale dell’80% sui metri catastali: Censurata la quantificazione del tributo eseguita sul 100% dell’area catastale (191 mq). La sentenza ribadisce che, finché non viene dimostrato un effettivo allineamento certificato delle banche dati, la legge statale (art. 1, comma 646, L. 147/2013) impone di calcolare il prelievo considerando la riduzione forfettaria all’80% della superficie catastale.
