Pergolizzi resta Presidente del Consiglio

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Pergolizzi resta Presidente del Consiglio

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lunedì 23 Ottobre 2023 - 20:20

Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi resta nella sua carica. È stato respinto il ricorso dell’opposizione consiliare che riteneva non rispettati i regolamenti che disciplinano l’elezione del presidente. Il Tar di Catania, presieduto da Giuseppina Alessandra Sidoti, ha ritenuto parzialmente inammissibile la richiesta.

“Nessuna contestazione preliminare alla votazione, pertanto, è stata mossa dai consiglieri resi edotti del fatto che si trattasse di seconda convocazione. Nessuna attivazione di strumenti preordinati alla valorizzazione delle prerogative sulla specifica questione in esame risulta esservi stata da parte dei Consiglieri ricorrenti prima di procedere alla votazione (ad esempio con richiesta di rinvio o di sospensione o ponendo delle mozioni). Ne consegue, alla luce della superiore condivisa giurisprudenza, la sostanziale acquiescenza al fatto che si fosse innanzi alla seconda votazione (contestando i Consiglieri ciò solo dopo l’esito della votazione) e, pertanto, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso” ha spiegato Sidoti.

“la deliberazione in questione sia stata adottata in seconda votazione, non essendo accoglibile l’argomento secondo cui il mutamento di alcuni membri del Consiglio importi la rinnovazione dell’intero e unitario procedimento di elezione del Presidente del Consiglio comunale. Infatti, la deliberazione consiliare è atto del Consiglio comunale ossia dell’organo collegiale e il mutamento di alcuni Consiglieri comunali al suo interno non incide sulla legittimità della deliberazione precedentemente adottata (in prima votazione) né comporta che l’avviato procedimento amministrativo di elezione del Presidente del Consiglio comunale venga azzerato per essere rinnovato dal Consiglio nella nuova composizione. La tesi contraria, propugnata dai ricorrenti, è sfornita di appiglio normativo, non rinvenibile né nell’art. 19 della l.r. n. 7/1992 né nell’art. 36 dello Statuto”.

Insomma nessuno avrebbe protestato sul fatto che fosse prima o seconda votazione e il fatto che abbiano cambiato idea dopo non conterebbe.

Nello Pergolizzi, soddisfatto della sentenza, afferma:

“Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha sancito la correttezza amministrativa della mia elezione a presidente del Consiglio Comunale di Messina, respingendo il ricorso e dichiarandolo in parte inammissibile. Voglio ringraziare Cateno De Luca per aver riposto la sua fiducia nella mia persona, il nostro sindaco, Federico Basile, il mio legale di fiducia l’avvocato Fulvio Cintioli, l’avvocato Santi Delia e i quindici colleghi consiglieri che mi hanno votato e sempre sostenuto in tutti questi mesi. Un ringraziamento particolare lo riservo al segretario generale del Comune di Messina, la dottoressa Rossana Carrubba, la quale, anche in ragione dell’interpretazione giuridica data in occasione della mia elezione, ha subito ingiustificabili attacchi dai consiglieri di opposizione. Oggi il Tar di Catania ha reso giustizia, confermando la correttezza dell’interpretazione giuridica data dal segretario generale in merito alla legittimità della votazione che mi ha consentito di rivestire la carica di presidente del Consiglio comunale di Messina”.

“Abbiamo letto la sentenza del Tar che pur se articolata non convince su un punto in particolare e precisamente sul rigetto del secondo motivo di ricorso con il quale si contestava la delibera di elezione del Presidente Pergolizzi per mancato raggiungimento del quorum. Sul punto il Tar Catania, pur dando atto che l’art. 19 della l.r. 7/1992 e l’art. 46 dello statuto comunale si applicano alla fattispecie e pur confermando che le dette norme specifiche prevedono che alla seconda votazione viene eletto chi ha raggiunto la Maggioranza semplice, ha data una interpretazione quantomeno forzata del concetto di MAGGIORANZA SEMPLICE ritendo che tale maggioranza si raggiunga ( e quindi coincida) con la maggioranza relativa dei voti . Riteniamo che tale interpretazione confligga con il dato normativo specifico ( art. 46 statuto e 19 l.r. 7/1992) e che, pertanto non si possa ritenere applicabile il principio indicato dal Tar nella sentenza di 40 anni fa del consiglio di Stato in quanto al tempo la legge 7/1992 non era in vigore e l’interpretazione riguardava la legge 148 del 1915 abrogata da oltre 40 anni. Stiamo valutando quindi di proporre appello alla sentenza” ha invece detto l’avvocato dei ricorrenti Cirino Gallo.

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