Consiglio Comunale, Tar rigetta ricorso su premio di maggioranza

Michele Bruno

Consiglio Comunale, Tar rigetta ricorso su premio di maggioranza

giovedì 10 Novembre 2022 - 17:38

Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso agito da Mariapaola Campisi, prima dei non eletti delle liste al Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Panebianco e
Antonino Criscì, che contestava la determinazione del premio di maggioranza alle scorse amministrative, come stabilito dal Giudice del seggio numero 1 di Palazzo Zanca, Corrado Bonanzinga.

Secondo la sentenza depositata dal collegio giudicante presieduto dal magistrato Pancrazio Maria Savasta, dall’esame della norma regionale 35/1997, si evince che “sono escluse, ai sensi del citato comma 3bis, ‘le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi’ e i cui voti non rilevano ai fini “della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale”. Risulta, quindi, abbastanza chiara la volontà del
legislatore regionale di escludere – già dalla determinazione del quoziente elettorale i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi, con la conseguenza che i medesimi voti non possono più rilevare nelle successive fasi del procedimento elettorale, tra le quali si colloca quella dell’attribuzione del premio di maggioranza”.

“Con tale norma, infatti – spiega la sentenza – il legislatore regionale ha
ulteriormente ribadito la propria scelta nel senso della crescente irrilevanza, sia nell’individuazione del quorum richiesto per partecipare al riparto dei seggi tra le liste, sia per il calcolo del quorum occorrente per fruire del premio di maggioranza, di tutti ‘i voti
espressi per le liste che … non sono ammesse all’assegnazione di seggi’ “.

“Di contro – conclude il testo – il criterio ‘misto’ invocato dalla parte ricorrente non solo non trova alcun sostegno nella normativa di riferimento … rendendo alquanto difficile, se non quasi impossibile, l’attribuzione del premio di maggioranza e perseguendo, in tal modo, obiettivi divergenti e contrastanti con la volontà del legislatore regionale che è quella di garantire, anche attraverso lo strumento del premio di maggioranza, la complessiva governabilità dell’ente locale assicurando una certa omogeneità tra il sindaco eletto
ed il consiglio comunale”.

Viene esclusa dal prendere parte al processo tra l’altro, come controparte del ricorrente (assieme al Comune di Messina e ai consiglieri chiamati in causa da Campisi, presenti invece in giudizio) l’Amministrazione regionale siciliana, in quanto secondo la norma, sempre per i giudici, è l’Amministrazione comunale ad applicare la norma elettorale e ad esserne responsabile.

di Michele Bruno.

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