La recente decisione del giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Messina potrebbe avere aperto una pericolosa falla sulla gestione del contenzioso tributario di Palazzo Zanca.
Grazie al dott. Antonio Cogode che ha seguito una nota associazione messinese, è stata annullata una “pesantissima” cartella esattoriale per il pagamento della TARI. Somme che il giudice ha letteralmente cassato e che potrebbe aprire la strada verso altri ricorsi. Per le casse comunali sarebbe una catastrofe perché avrebbe incassato dal tributo nel corso degli ultimi 6 anni più di quanto in realtà avrebbero dovuto pagare i messinesi.

Il nodo attorno a cui ruota la questione, che è molto seria, riguarda la superficie calcolata per l’imposta. Palazzo Zanca ha adottato il “vecchio metodo”, ovvero il quoziente del 100% della superficie catastale. La condotta sembrerebbe corretta, ma c’è un dettaglio di non poco conto. In Italia esiste una legge che impone l’applicazione della tariffa forfettaria sull’80% della superficie castale nel caso in cui non vi sia allineamento fra i dati posseduti dal Catasto e quelli in possesso dall’Agenzia delle Entrare. E a Messina non c’è alcun allineamento. Pertanto, il giudice ha sollevato la questione di legittimità dell’atto amministrativo ordinando l’annullamento della cartella.
In pratica, i messinesi hanno pagato – o dovranno pagare – il 20% in più di quanto dovuto.
Sull’argomento abbiamo intervistato il dott. Cogode che ha ottenuto una sentenza epocale.
Dove sta il cortocircuito che ha portato alla storica sentenza?
“Il confronto tra i regolamenti virtuosi e il comportamento di Palazzo Zanca mette a nudo l’errore. L’equivoco della visura catastale deriva dal fatto che da novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha inserito nelle visure il campo ‘superficie ai fini TARI’ (che altro non è se non la superficie catastale calcolata ai sensi del D.P.R. 138/1998 al netto dei soli balconi e terrazze scoperte). L’ufficio tributi messinese ha confuso questa dicitura con l’effettiva base imponibile, ignorando che quella metratura comprende integralmente i muri portanti e i tramezzi interni.
Il vincolo di legge del comma 646: la legge statale (che prevale su qualsiasi regolamento locale o prassi informatica) stabilisce che, finché non viene completata l’integrazione certificata per la determinazione della superficie calpestabile, il prelievo catastale d’ufficio «non può essere superiore all’80%»”.
Palazzo Zanca potrebbe appellarsi?
“Se il Comune dovesse azzardare un appello, il richiamo ai regolamenti degli altri grandi Comuni siciliani (come Catania e Palermo) che applicano l’80% dimostrerà al Collegio di secondo grado che la sentenza n. 5963/2026 non ha fatto altro che ristabilire la prassi corretta e conforme alla legge dello Stato”.
Potrebbe esserci una valanga di ricorsi?
“Guardi, dopo che avete pubblicato la notizia sono stato tempestato di telefonate. Persone infuriate che si sono viste applicare tariffe esorbitanti. Credo comunque che si tratti di una delle prime sentenze in materia e che farà giurisprudenza. Riscontro anche molta attenzione anche a livello nazionale, mi hanno anche contattato riviste specializzate e ritengo si sia aperto un fronte importante”.
D. Gam.
