Vulcano, il CGA sospende demolizione villetta

Redazione

Vulcano, il CGA sospende demolizione villetta

lunedì 27 Luglio 2026 - 17:25

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’istanza cautelare presentata unitamente all’appello da M. S. F., assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, sospendendo con ordinanza pubblicata il 24 luglio 2026 l’esecutività della sentenza del TAR Catania, che aveva confermato l’ordine di demolizione di un immobile a Vulcano, nelle Isole Eolie.

La vicenda riguarda una villetta costruita nel 1975 in forza di una licenza edilizia del 1974, per la quale il Comune di Lipari aveva disposto la demolizione con ordinanza del luglio 2022, contestando sia la decadenza del titolo edilizio sia alcune difformità riscontrate rispetto al progetto originario. Il TAR Catania aveva accolto solo in parte il ricorso della proprietaria, escludendo la decadenza della licenza ma confermando la legittimità dell’ordine di demolizione per le difformità accertate.

Il Collegio, presieduto dal Presidente Roberto Giovagnoli e relatore il Cons. Sebastiano Di Betta, condividendo le tesi difensive degli Avv. Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha ritenuto che la questione richieda un approfondimento ulteriore nel merito, in particolare sulla corretta qualificazione giuridica delle difformità riscontrate e sulla loro effettiva idoneità a giustificare la demolizione dell’intero immobile, anziché una sanzione più contenuta.

I giudici hanno inoltre giudicato non manifestamente infondata la censura relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, tenuto conto della complessità della vicenda, che ha richiesto già in primo grado una verificazione tecnica.

Il Collegio ha inoltre preso atto che, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato l’ordinanza di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, elemento che conferma l’attualità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente.

Sulla base di queste valutazioni, il CGA ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado.

Per effetto della suddetta pronuncia e nelle more della definizione nel merito del giudizio di appello, l’immobile non verrà demolito e la ricorrente conserva la proprietà dell’immobile.

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