Il governo per conformarsi alle richieste della corte dei conti doveva apporre 5 spunte. Da ieri siamo a -4

Giuseppe Palamara

Il governo per conformarsi alle richieste della corte dei conti doveva apporre 5 spunte. Da ieri siamo a -4

giovedì 28 Maggio 2026 - 08:05

Per conformarsi alle richieste della corte dei conti dello scorso 29 ottobre al governo serviva mettere cinque spunte e poi stavolta nessuno avrebbe più potuto impedire l’inizio lavori. Una nuova delibera del CIPESS, che sovrascriveva quella del 6 agosto, sarebbe stata questa volta vistata dalla corte dei conti e trascorsi i tempi tecnici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

  1. Stazione appaltante (Stretto di Messina) e contraente generale (Webuild) avrebbero potuto finalmente firmare il contratto e dopo si sarebbe firmato l’atto aggiuntivo della convenzione tra il MIT, ministero delle infrastrutture e trasporti e la stazione appaltante Stretto di Messina, entrambi diventano efficaci alla pubblicazione della delibera CIPESS, questa volta successivamente uno all’altro, giusto per far perdere una settimana in più ai due anni e due mesi persi sino ad oggi. Ma così anche questo “capriccio” della CdC (ricordate la favoletta di Fedro Superior Stabat Lupus?), sarebbe stato soddisfatto.
  2. Il limite UE del 50% (Art. 72 Direttiva 2014/24/UE): il miliardario incremento del valore del contratto non è dovuto a varianti fisiche o nuove opere (le modifiche progettuali al definitivo riattivato sono minimali), ma allo strabordante aumento dei prezzi dei materiali strutturali (acciaio, cemento, energia) degli ultimi anni. Poiché la normativa europea esclude l’adeguamento monetario per inflazione dal computo delle varianti sostanziali, l’aumento è legale, ma la Corte ha chiesto al MIT di isolare analiticamente questi numeri per certificarlo oltre ogni dubbio.
  3. Il parere del CSLPP è imminente (varie riunioni a Roma in questi giorni tra stato, comitato scientifico, INGV, etc. etc.);
  4. Il parere dell’ART è stato acquisito ieri;
  5. L’informativa IROPI (acronimo inglese che sta per Imperative Reasons of Overriding Pubblic Interest = motivi imperativi di interesse pubblico prevalente) è stata riscritta. Si tratta di una procedura di deroga ambientale rigidissima prevista dall’Articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva Europea “Habitat” (92/43/CEE). Poiché il progetto del Ponte interferisce pesantemente con siti protetti della Rete Natura 2000 (ZPS – Zone di Protezione Speciale), che costituiscono un corridoio geografico fondamentale a livello internazionale per la migrazione dei rapaci e dell’avifauna, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ha registrato un impatto negativo non interamente mitigabile. In assenza di soluzioni alternative, l’opera può essere autorizzata solo se lo Stato dimostra l’esistenza di questi “motivi imperativi” (legati alla sicurezza o a benefici sociali/economici imprescindibili) e si impegna a realizzare imponenti misure di compensazione ambientale per tutelare le specie animali. La Corte dei Conti ha eccepito che la relazione del Governo fosse del tutto generica e carente su questo specifico aspetto istruttorio.

Recap delle cinque “richieste” della corte dei conti del 29/10/2025 (pubblicate il 17/11/2025)

  1. Atto aggiuntivo firmato contestualmente al contratto violerebbe norme UE;
  2. Il contratto modificato violerebbe art. 72 direttiva 14/2014 UE (superamento ipotizzato soglia del 50% consentita dagli aggiornamenti progettuali);
  3. Manca il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  4. Manca il parere dell’ART (Autorità di Regolamentazione dei Trasporti); ✅
  5. L’IROPI non convince: va rifatta.

Ecco come ci si sta conformando.

  1. Inversione Cronologica degli Atti: Il Decreto Interministeriale n. 190 del 1° agosto 2025 (III Atto Aggiuntivo MIT-SdM) è stato firmato cinque giorni prima della Delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto. La Corte esige l’ordine inverso per l’inscindibile nesso tra copertura finanziaria ed efficacia degli atti.
    1. Soglia UE del 50% e “Caro Materiali”: Necessità di scorporare analiticamente lo strabordante aumento dei prezzi delle materie prime (escluso dai limiti UE) per dimostrare che non vi sono varianti progettuali sostanziali rispetto alla gara d’appalto originaria.
    1. Parere CSLLPP: Mancanza del formale pronunciamento tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo aggiornato.
    1. Parere ART: Ottenuto e smarcato formalmente dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito ai criteri tariffari e ai pedaggi della concessione. ✅ (Ottenuto ieri)
    1. Istruttoria IROPI (Direttiva Habitat): Carenza documentale nella giustificazione dei Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico (dall’inglese Imperative Reasons of Overriding Public Interest) necessari per derogare agli impatti ambientali sulle rotte migratorie dell’avifauna nello Stretto.

La Cronologia Reale dell’Estate 2025

Ecco come si sono svolti realmente i passaggi, evidenziando l’inversione logica che ha fatto saltare sulla sedia i giudici contabili:

  1. 16 Luglio 2025 – L’Accordo di Programma: Viene siglato l’accordo quadro tra MIT, MEF, Regioni Sicilia e Calabria, RFI, ANAS e Stretto di Messina S.p.A.
  2. 1° Agosto 2025 – Il Decreto Interministeriale n. 190: Viene firmato dal MIT (di concerto con il MEF) il decreto che approva lo schema del III Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 2003.
  3. Tra il 1° e il 6 Agosto 2025 – Le firme “anticipate”: Viene materialmente firmato il III Atto Aggiuntivo tra Ministero e Stretto di Messina S.p.A. Parallelamente, Webuild blinda la sua filiera firmando ben 4 accordi societari con i vari partner storici del consorzio Eurolink per riattivare i patti del Contraente Generale.
  4. 6 Agosto 2025 – La Delibera CIPESS n. 41: Il Comitato interministeriale si riunisce e approva il progetto definitivo aggiornato e il Piano Economico Finanziario (PEF).
  5. 18 Agosto 2025 – Il Contratto attuativo Stato/Eurolink: Viene firmato il contratto blindato tra la Stretto di Messina S.p.A. e il Contraente Generale Eurolink (guidato da Webuild), la cui efficacia viene subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPESS.

Il Cortocircuito contestato dalla Corte dei Conti

L’anomalia formale sta proprio nei punti 2, 3 e 4, ed è il cuore del motivo per cui la Corte dei Conti ha rigettato sia la delibera CIPESS (il 29 ottobre) sia, a cascata, il Decreto Interministeriale n. 190 (il 27 novembre).

I magistrati contabili hanno eccepito l’“inscindibile nesso” e l’anomala sequenza amministrativa:

  • Il Governo ha approvato e firmato il Decreto n. 190 e il III Atto Aggiuntivo il 1° agosto, ossia prima che l’organo programmatico (il CIPESS, il 6 agosto) formalizzasse la copertura finanziaria, l’approvazione del progetto e il PEF definitivo.
  • Per la Corte l’iter deve essere rigorosamente l’opposto: prima l’atto di programmazione e finanziamento del CIPESS deve essere perfetto ed efficace, e solo dopo si possono emanare i decreti ministeriali concessori e i contratti derivati. Firmano il decreto prima, il MIT ha approvato un assetto regolatorio basato su un PEF che legalmente non era ancora nato.

Le Cifre Corazzate del Contratto del 18 Agosto

I dettagli contrattuali che hai menzionato definiscono il perimetro di una vera e propria “partita a scacchi” finanziaria tra lo Stato e il Contraente Generale:

  • 400 milioni di euro di maxi-penale a carico dello Stato (tramite la SdM S.p.A.) in caso di mancata esecuzione delle opere, recesso o nuovo stop legislativo, inseriti per tutelare il consorzio costruttore dal rischio di un secondo “freno” politico come quello del 2012.
  • 650 milioni di euro di cauzione (polizza fideiussoria / performance bond) che Webuild deve presentare a garanzia del totale adempimento e della solidità nell’esecuzione dei lavori.
  • 1 milione di euro al giorno di penale a carico di Webuild per ogni giorno di ritardo ingiustificato rispetto alle tappe stringenti del cronoprogramma allegato.

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