Crisi ACR Messina: gli scenari possibili sono due

Redazione

Crisi ACR Messina: gli scenari possibili sono due

martedì 20 Maggio 2025 - 00:28

La Procura di Messina, com’è noto, la scorsa settimana ha avanzato richiesta di fallimento dell’Acr Messina e, giorno 10 giugno 2025, il giudice fallimentare ha fissato l’udienza per la trattazione della procedura. Tuttavia, per scongiurare il fallimento societario, l’attuale proprietà potrebbe attivare delle procedure finalizzate a risanare l’azienda.

DUE SCENARI POSSIBILI

Il primo scenario riguarda l’attivazione di uno dei due strumenti a disposizione della aziende per evitare la procedura fallimentare. Si tratta dell’apertura della “crisi d’impresa” o del “concordato preventivo fallimentare”. Entrambe le procedure “congelano” di fatto il fallimento della società. Nel caso di una società di calcio, viste le scadenze imminenti, potrebbero essere le uniche procedure “snelle” che consentirebbero al club di iscrivere la squadra al campionato di pertinenza.

Unica condizione – da un punto di vista Federale – è comunque avere assolto agli impegni assunti con i tesserati nella stagione appena conclusa, quindi provvedere al pagamento di stipendi, oneri previdenziali e contributivi di calciatori e tesserati.

Il secondo scenario, nel caso in cui non venissero attivati gli strumenti giuridici della “crisi d’impresa” o del “concordato preventivo”, è la dichiarazione dello stato di insolvenza e quindi l’avvio delle procedure fallimentari, con la nomina di un curatore fallimentare.

CRISI D’IMPRESA

L’attuale proprietà dell’Acr Messina per evitare il fallimento, con tutte le conseguenze che ne possano derivare, potrebbe attivare uno strumento introdotto recentemente dalla legislazione in materia, esattamente a luglio 2022. Si tratta dell’apertura della cosiddetta “crisi d’impresa”.

Come riporta il sito https://agicap.com queste sono le azioni da intraprendere per evitare la bancarotta? In base al nuovo Codice, tutte le imprese devono dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo e contabile, grazie al quale sarà più agevole intercettare in anticipo la crisi. Una sorta di “kit per la diagnosi” di cui tutte le imprese dovranno disporre per mettere sotto osservazione nel breve periodo i flussi di cassa e, in un orizzonte medio-lungo, il business plan. Questo darà all’azienda la possibilità di intervenire per tempo e, nell’ipotesi più rosea, rimettersi in sesto.

Per il titolare di un’impresa i passi da compiere sono i seguenti:

  • prima di tutto dotarsi di sistemi informativi per monitorare la situazione economico-finanziaria con l’obiettivo di rilevare al più presto eventuali segnali di crisi e attivarsi tempestivamente ai primi sintomi di crisi;
  • per le aziende che, in almeno uno dei due esercizi precedenti hanno superato, almeno uno dei tre limiti (il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro; i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro; i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità) sarà obbligatorio nominare un organo di controllo o un revisore. Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore per le SRL.

CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è uno strumento di centrale importanza nella regolazione della crisi d’impresa, essendo il più collaudato fra i mezzi di ristrutturazione delle realtà produttive. Si tratta di un istituto finalizzato a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile mediante la liquidazione giudiziale. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), recentemente modificato dal D.lgs. n. 136/2024, disciplina due tipologie di concordato preventivo, prevedendo regole diverse in ordine al contenuto del piano, alle modalità di voto, alle regole di distribuzione del valore, al giudizio di omologazione: il concordato preventivo in continuità aziendale e il concordato preventivo liquidatorio. Esaminiamo i profili essenziali di questo istituto.

Il Tribunale, nell’ipotesi di ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato, fissa la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di ammissione.
Inoltre, il Tribunale stabilisce un termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare il 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura o la minor somma, comunque non inferiore al 20% di tali spese, se determinato dal giudice.
L’omologazione del decreto con cui si chiude la procedura di concordato deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda e detto termine può essere prorogato dal tribunale, solo una volta, di 60 giorni.


Avverso la sentenza che dichiara il fallimento dell’impresa il debitore o chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’Appello nel termine perentorio di 30 giorni.

FALLIMENTO

Nel caso in cui l’attuale proprietà non dovesse attivare nessuno degli strumenti a disposizione verrebbero avviate le procedure fallimentari. In questo caso i tempi per “salvare” il titolo e garantire l’iscrizione al campionato di pertinenza potrebbero essere molto ristretti. In caso di attivazione della procedura fallimentare verrebbe nominato un curatore fallimentare, il quale metterà all’asta il titolo e dare seguito alla cosiddetta cessione del ramo d’azienda. Chi si aggiudica l’asta rileverebbe la “matricola”, ma non è detto che ciò possa conciliarsi con i tempi previsti dalla Federazione gioco calcio. I soldi incassati verranno poi utilizzati per pagare i crediti e chi acquisisce rileva una società sana.

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