Messina Social City, per il Tribunale legittime le assunzioni con la “long list”

red..me

Messina Social City, per il Tribunale legittime le assunzioni con la “long list”

red..me |
giovedì 28 Marzo 2024 - 08:40

Arriva la prima sentenza di merito sul maxiconcorso per le assunzioni alla Messina Social City. Il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha ritenuto legittimo l’operato della partecipata del comune di Messina, nel complesso procedimento di gestione delle centinaia di assunzioni attraverso la cosiddetta “long list”, rigettando nel merito il ricorso proposto da diversi candidati esclusi che sono stati anche condannati alle spese legali. È quanto si legge nel provvedimento emesso dal giudice del lavoro lo scorso lunedì 27 marzo 2024.

Come si ricorderà, all’Avviso di selezione, bandito dalla Messina Social City, finalizzato all’assunzione di personale da adibire a diversi profili professionali, autisti, cuochi, assistenti sociali, ASACOM e psicologi hanno partecipato oltre 13mila candidati. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie nel settembre del 2022, i controlli analitici da parte dell’Azienda, avevano evidenziato alcune discrasie e omissioni nelle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e, pertanto la stessa Azienda al fine di superare tali criticità adottò un procedimento ad hoc di validazione delle domande. Tale scelta attuata attraverso una procedura massiva e generalizzata – su cui si era a suo tempo aperto un dibattito anche in sede di Consiglio comunale – la MSC decise di fare ricorso dopo avere acquisito il parere dell’avvocato Santi Delia, in quanto era l’unica a potere garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti e allo stesso tempo il merito dei candidati.

Il Tribunale ha quindi ritenuto legittima la scelta dell’Azienda di imporre ai candidati di fornire ulteriori chiarimenti rispetto alle loro dichiarazioni, valorizzando la tesi del legale Delia che ha assistito l’Azienda anche in fase giudiziale spiegando che “l’esegesi adottata dalla Commissione per l’elaborazione della graduatoria definitiva appare corretta e coerente con il bando, dovendosi escludere che il sistema di validazione delle oltre 13.000 domande presentate dai candidati abbia introdotto criteri di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già previsti”. A differenza di quanto preteso dai candidati, secondo il giudice del lavoro, “risulta corretta la successiva decurtazione totale o parziale del punteggio ad essi attribuito in sede di formazione della graduatoria provvisoria”, non essendo gli stessi in possesso di servizio specifico nel ruolo che aspiravano a ricoprire.

“La sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nel respingere il ricorso dell’ormai detta long list ha di fatto confermato la correttezza e la legittimità delle scelte e delle azioni effettuate dalla nostra Amministrazione. Abbiamo sempre operato e continueremo ad operare nella ferma applicazione delle leggi proseguendo il nostro cammino amministrativo per raggiungere gli obiettivi di governo prefissati, basato sui valori della legalità e dell’affermazione del diritto”, ha commentato il sindaco Federico Basile. Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente della Messina Social City Valeria Asquini che, sulla gestione della long list, era stata chiamata a rispondere in Consiglio comunale. “Come sottolineato in quella sede – chiarisce la Asquini – la procedura che avevamo messo in atto, per quanto complessa e articolata, era l’unica utile alla gestione di una procedura con oltre 13 mila partecipanti, procedura mai gestita prima da un’Azienda speciale della nostra città. Questa sentenza ci legittima a rafforzare i nostri scopi statutari e la nostra attività volta a garantire il diritto primario all’assistenza dei nostri cittadini nell’ambito dei servizi sociali istituiti, e garantisce altresì il merito dei concorrenti che confidavano in una corretta gestione della procedura concorsuale. Siamo convinti che questa esperienza possa aiutarci anche per il futuro nel centrare tutti gli obiettivi istituzionali”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta