Legal design: sfide applicative per risultati innovativi

Redazione

Legal design: sfide applicative per risultati innovativi

venerdì 14 Luglio 2023 - 09:42

Il legalese è il fossile linguistico dell’avvocato che si diletta a escludere il cliente medio dalla comprensione di ciò che, in realtà, lo riguarda direttamente. È sinonimo del totale disinteresse da parte del legale per il destinatario del suo messaggio; è lontano dalla lingua parlata e così diventa, citando Italo Calvino, l’antilingua: l ’italiano di chi non sa dire “ho fatto”, ma deve dire “ho effettuato”.

Nel panorama giuridico italiano, la complessità dei contratti è causa di un notevole carico cognitivo per il cliente; egli viene relegato a mero osservatore esterno dei rapporti giuridici di cui è titolare, viene allontanato da una realtà giuridica che gli appare sempre più rarefatta ed è privo di una piena consapevolezza delle tutele che lo riguardano e delle strategie che le garantiscono.

La complessità, del resto, è un predicato ineliminabile del nostro tempo e delle controversie giudiziarie.

Ed è per fare del cliente stesso un soggetto giuridicamente consapevole che, nell’ultimo decennio, il legal design ha riscosso un crescente interesse. Provando a darne una definizione compiuta, per legal design si intende la capacità di tradurre in forma più fruibile il linguaggio giuridico dei contratti e del diritto, utilizzando tecniche visual e grafiche. Esso sviluppa, quindi, un approccio human-centered, caratterizzato da una forte componente comunicativa, attraverso il rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza e sinteticità degli atti. Si tratta di strumenti tutti efficaci a perseguire l’inclusività del cliente, facendo sì che quel preciso destinatario, con il suo specifico bagaglio culturale, esperienziale ed emotivo, possa comprendere il significato della comunicazione e sentirsi parte attiva del suo processo.

A tal fine, il legal designer si interroga su chi userà quel contenuto e per quale ragione, o in quale contesto; si impegna a tracciare un identikit del cliente in concreto, concentrandosi su quali sono le informazioni che egli già possiede e quali quelle che è in grado di comprendere.

Di contro, l’avvocato che in giudizio o nella stesura di atti difensivi ricorre a un linguaggio ampolloso rende difficile alle controparti seguire il filo logico delle sue argomentazioni. Ciò può forse rispondere a una qualche strategia processuale, ma alla fine non giova a nessuno e compromette l’efficienza dell’intero lavoro. Allo stesso modo, l’uso di un linguaggio difficile in un contratto potrebbe allungare i tempi della sua negoziazione, richiedere una consulenza legale anche nella fase di esecuzione, ostacolare l’esercizio dei diritti di chi se lo vede imposto o costringerlo a ricorrere all’assistenza legale.

Pertanto, davanti a un crescente disagio degli utenti nella fruizione di contenuti legali, spesso complicati e oscuri, è necessario gettare le basi per lo sviluppo di un contesto di fiducia, vero e duraturo; e l’intenzione di usare prodotti chiari e comprensibili, che si distinguano nettamente da quelli tradizionali, si traduce in un sorprendente vantaggio concorrenziale, con ricadute favorevoli in termini di credibilità e, dunque, di immagine e di reputazione del professionista accorto.

Scendendo nel dettaglio, gli strumenti di cui il legal designer si avvale sono diversi, si pensi ai diagrammi, grafici, icone, infografiche, mappe mentali e mappe concettuali, linee del tempo, video e, persino, disegni. Tuttavia, bisogna chiedersi, in un contesto ancora pressoché inesplorato, se dette visualizzazioni possano avere valore vincolante, come parte integrante dell’accordo e della manifestazione di volontà delle parti.

Tra gli esempi italiani di immagini con funzione integrativa della volontà nel contratto si pensi, ad esempio, alle planimetrie catastali, inserite nei contratti di vendita immobiliare.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che, nell‘interpretazione dei contratti di compravendita immobiliare, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l‘estensione dell‘immobile compravenduto, i dati catastali, emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegato all‘atto notarile trascritto e l‘indicazione dei confini risultanti dal rogito, assurgono al rango di risultanze di pari valore.

Per quanto attiene alle risultanze di cui ad una planimetria che fosse stata allegata all‘atto, è presente un orientamento – oramai consolidato – secondo il quale planimetrie catastali e tipi di frazionamento possiedono pari valenza rispetto al testo contrattuale. In particolare, si è precisato che le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando a esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l‘interpretazione del negozio, salvo, poi, rimettere al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell‘immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle planimetrie allegate al contratto, il compito di risolvere la questione, con riferimento alla maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all‘intento negoziale ricavato dall‘esame complessivo del contratto (Cass. n. 5123/1999; Cass n. 6764/2003).

La sensibilità per le difficoltà derivanti dall’iperproduzione normativa e dall’utilizzo di un linguaggio giuridico spesso complesso e lontano dalle competenze del cliente medio ha giustificato persino l’incentivo di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2018. È stato previsto, infatti, un aumento del 30% dei compensi quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

In ultimo, l’importanza dell’accessibilità e funzionalità degli atti processuali è stata ricordata dalla stessa Corte di Cassazione per cui la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte […] non soltanto grava l’amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall’illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale.

Sul piano internazionale, è stata oggetto di dibattito la recentissima decisione assunta dal giudice canadese Timothy Keene, per il quale anche un’emoji può essere considerato un valido strumento di firma contrattuale. Appare opportuno evidenziare che la pronuncia del Tribunale del Canada è sintomatica di una generale tendenza del diritto di Stati diversi dal nostro a fare applicazione dei canoni del legal design. Difatti, attualmente il legal design è studiato e implementato soprattutto in Finlandia e in Europa centrale, con più coraggio e intraprendenza, rispetto a quanto si verifica nel nostro Paese.

Invero, nell’ordinamento giuridico italiano vige il principio di libertà delle forme, per cui, salvo diversa previsione normativa, le parti sono libere di redigere il contratto nella forma che più ritengono opportuna; tuttavia, anche l’utilizzo di un linguaggio diverso da quello naturale è suscettibile di moltiplicare i problemi della comunicazione: un’immagine può essere fuorviante, tanto quanto la parola. Dunque, in attesa che gli interpreti del diritto e il legislatore nazionali assumano una chiara e indicativa posizione circa il legittimo utilizzo di siffatte visualizzazioni in ambito contrattuale, al professionista è richiesta un’attenta consapevolezza del linguaggio.

Quanto alla forma degli atti processuali, anche la recentissima riforma c.d. Cartabia ha dimostrato interesse per queste tematiche. In particolare, l’art. 121 c.p.c., così come novellato, prevede espressamente che tutti gli atti del processo debbano essere redatti in modo chiaro e sintetico, purché siano conformi allo scopo da perseguire. Si ribadisce, dunque, quanto il ruolo degli avvocati sia dirimente nell’agevolare l’approccio del cliente al mondo del diritto e, in particolare, alle questioni giuridiche che lo riguardano direttamente. Invero, solo predisponendo atti difensivi chiari, sintetici e, perché no, tangibili agli occhi del profano, è possibile garantire una tutela il più possibile efficiente e proficua.

Se ne ricava che, l’attenzione per questo nuovo legal tech trend impone un profondo processo di trasformazione, poichè l’obiettivo dell’avvocato contemporaneo non è soltanto quello di vincere le cause, ma di intercettare gli elementi di crisi e di anticipare le soluzioni che evitino di perdersi nelle maglie della giustizia, perché una accettabile transazione è, senza dubbio, più vantaggiosa di un procedimento civile che può avere delle variabili non prevedibili. Il legal design soddisfa questo proposito, prediligendo, per perseguirlo, l’armoniosità delle forme, dei colori e tutto ciò che segue la filosofia estetica in generale.

Ed è proprio in questa direzione che si muove l’attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale che, da più di vent’anni, mi propongo di offrire al cliente. Attento alle esigenze del destinatario finale, ormai da tempo, faccio ricorso a strumenti visual. Mappe, linee temporali, disegni e icone mi avvicinano al cliente e lo rendono più consapevole della strategia legale predisposta. Rafforzando questo modello e ponendo il singolo utente al centro del mio impegno, fornisco una difesa efficiente e mirata, su misura per chiunque voglia ricorrere alla mia consulenza. Di certo, un così strutturato approccio richiede lavoro di squadra, tempo e studio, tuttavia, i risultati ottenuti sono tanto puntuali e soddisfacenti da meritare un simile impegno.

Dedicato a mio Padre, a Carlo, a tutti i colleghi, a Donatella e a Francesca impagabili alfieri per commemorare i 100 anni del nostro studio.

A mia Madre, i miei figli e mia moglie per il loro impagabile Amore.

Avv.to Francesco Carrozza

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta