WizzAir, “ritardo monstre”: risarciti passeggeri siciliani

Due viaggiatori catanesi avevano prenotato con la compagnia aerea Wizz Air un volo per la tratta Dubai-Catania: la partenza era prevista alle ore 22.10 del 5 marzo 2022, mentre l’arrivo all’1.35 del giorno successivo. Tuttavia, dopo diverse ore di attesa all’interno dell’aeroporto, la compagnia gli aveva comunicato che il volo sarebbe partito alle 12 del giorno successivo, senza fornire alcuna informazione, né prestare assistenza riguardo al pernottamento in albergo (che i viaggiatori hanno dovuto pagare di tasca propria). Non solo: il giorno seguente, la riprotezione è stata effettuata con l’aggiunta di uno scalo ad Atene inizialmente non previsto, e che ha quindi comportato ulteriori ritardi. Rientrati in sede, assistiti dallo Sportello del Turista di Confconsumatori, i viaggiatori hanno prima tentato senza successo un reclamo bonario, e si sono poi rivolti al Giudice di pace di Catania per il risarcimento dei danni, che ha riconosciuto le responsabilità della compagnia.

LA SENTENZA – Infine, il Giudice di pace di Catania Francesca Potenza, con sentenza del 17 settembre 2023, ha condannato la compagnia aerea al pagamento di 1.380 euro: di cui 1.200 a titolo di compensazione pecuniaria (600 per ogni passeggero), 165 per il pernottamento in albergo e la restante parte per le spese di trasporto in taxi, documentate con le ricevute di pagamento.

La sentenza, come evidenzia l’Avv. Carmen Agnello, presidente di Confconsumatori Messina, merita di essere menzionata perché in questo caso il Giudice ha sanzionato la compagnia aerea anche per i disservizi cagionati applicando espressamente alcune norme internazionali fondamentali in materia di trasporto aereo a favore dei passeggeri, spesso abbandonati per ore in aeroporti lontani e sconosciuti. Infatti, oltre al riconoscimento della compensazione pecuniaria dovuta in applicazione dell’art. 7 Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore, il Giudice ha chiarito che: “L’area del danno risarcibile nella fattispecie oggetto di giudizio non è limitata alla c.d. compensazione pecuniaria in quanto dal Regolamento citato è fatto comunque salvo l’eventuale danno ulteriore, ricollegabile ai noti principi della responsabilità contrattuale, così come previsto dall’art 12 del Regolamento, che per l’appunto stabilisce che rimangono ‘impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare’”. Questa corretta applicazione consente ai passeggeri di ottenere, purché vengano dimostrati, eventuali maggiori ristori cagionati dall’inadempimento del vettore aereo. (Diversamente, invece, l’orientamento più restrittivo ritiene la compensazione pecuniaria sia esaustiva di qualsiasi altro risarcimento). La sentenza ottenuta a Catania rappresenta dunque un segnale positivo se si pensa ad esempio a situazioni di ritardo prolungato in cui i viaggiatori hanno problemi di salute che vanno gestiti con urgenza, oppure in cui le persone che necessitano di rientrare in tempi brevi sono costrette a noleggiare dei mezzi di trasporto a proprie spese.

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