Messina zona rossa: ecco i punti salienti dell'ordinanza di De Luca

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Messina zona rossa: ecco i punti salienti dell'ordinanza di De Luca

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lunedì 11 Gennaio 2021 - 11:15

Da oggi Messina è zona rossa e lo sarà sino al 31 gennaio. Il governatore regionale Nello Musumeci, com’è noto, sulla base dei dati allarmanti forniti dall’Asp e dall’Amministrazione comunale (incidenza dei positivi al coronavirus fuori controllo e posti letto Covid quasi saturi), ha istituito tramite apposita ordinanza la zona rossa nel comune di Messina.

L’ordinanza regionale, però, è stata integrata dall’ultima ordinanza del sindaco Cateno De Luca (clicca qui per leggere il testo integrale), che introduce un pacchetto di ulteriori misure restrittive. Vediamone i punti salienti.

“È fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, […] fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito […] il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

“È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo [delle mascherine]. […] Disposta la chiusura di di tutte le ville comunali”.

“È disposta la sospensione di tutte le attività didattiche di presenza per […] asili nido, scuole dell’infanzia, di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie. […] La Messina Social City […] assicurerà lo svolgimento di passeggiate terapeutiche al fine di colmare la mancanza dell’attività didattica in presenza”. Misure analoghe si applicano ad università, comprese quelle telematiche, e Conservatorio.

“Le attività produttive, professionali, commerciali ed artigiane di cui sia consentita l’apertura [dalle ore 8], devono comunque cessare entro le ore 20 e possono avvalersi dell’orario continuato. Tra le attività che possono operare dalle 8 alle 20, festivi compresi, vi sono le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

“E’ disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari”. Tali attività possono operare dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, mentre è prevista la loro chiusura nelle domeniche e nei giorni festivi. Inoltre, “rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e combustibili per uso domestico e riscaldamento”.

“Da venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività di vendita di beni di prima necessità, come individuate nell’allegato 23 del DPCM del 3 dicembre 2020”. L’elenco esaustivo è consultabile nelle pagine 8 e 9 dell’ordinanza sindacale. In ogni caso, De Luca precisa quanto segue: “Con riferimento alle chiusure al pubblico che entrano in vigore da venerdì 15 gennaio, precisiamo che il primo punto dell’art. 11 dell’Ordinanza fa riferimento alle attività all’interno di ipermercati, supermercati, discount alimentari, mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari, al fine di vietare la vendita al pubblico di prodotti diversi dai generi alimentari. Per intenderci, da venerdì 15 gennaio all’interno degli ipermercati non potranno essere venduti quegli articoli, diversi dai generi alimentari, per i quali abbiamo disposto la sospensione dell’attività al pubblico (ad esempio: lampadine, biancheria intima, ferramenta, piante, ecc.). Quindi rimangono sempre aperti, anche dal 15 gennaio in poi, gli esercizi di vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabacchi e le edicole”.

Tornando all’ordinanza, “è disposta la sospensione delle attività dei mercati alimentari e non alimentari”. Chiusi anche centri commerciali e outlet. Inoltre, è stata disposta la sospensione “delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. […] Resta consentita fino alle ore 24 la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di asporto”.

“I panifici possono vendere al banco solo prodotti da forno con esclusione di preparati cucinati e articoli di rosticceria e di pasticceria panaria per i quali possono svolgere solo servizio di consegna a domicilio”.

“E’ disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). […] E’ consentita solo su prenotazione l’erogazione dei servizi di tolettatura di animali finalizzata alla sanificazione del contatto con soggetti positivi al coronavirus e ozonoterapia a scopo terapeutico”.

“Sospese le attività sportive, ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale. […] Sono consentiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi, postali, di CAF e patronato per le prestazioni indifferibili e per quelle che non possono essere erogate in modalità di lavoro agile”. Infine, verranno ridotti i servizi (e dunque le corse) di Atm Spa.