A chi compete la gestione dei migranti?

Paolo Mustica

A chi compete la gestione dei migranti?

lunedì 24 Agosto 2020 - 12:02

Nella mattinata di ieri il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha annunciato su Facebook di aver varato un’ordinanza contingibile e urgente, la 33/2020, per disporre lo sgombero di tutti gli hotspot e centri di accoglienza presenti sul territorio regionale, al fine di evitare una presunta invasione di migranti nell’Isola, che rischierebbe di mettere in pericolo la salute e l’incolumità pubblica, in quanto non vi sarebbero strutture idonee alla loro accoglienza: “La #Sicilia non può essere invasa, mentre l’#Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento”, si legge nel profilo Facebook del governatore regionale.

Di lì a poco ha preso avvio un acceso dibattito sulla legittimità della decisione di Musumeci. Infatti, uno degli aspetti di cui si è discusso parecchio è quello relativo al fatto se effettivamente spetti alle regioni gestire i migranti presenti sul territorio oppure no.

Cosa prevede l’ordinanza. L’ordinanza è piuttosto breve e si compone di appena tre articoli. Il primo dispone l’immediato sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti, e in particolare prevede che entro le 24 di oggi, 24 agosto, “tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio” da Covid-19.

Al fine di consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza, stando a quanto riportato nell’ordinanza, la Regione Siciliana, mediante le Asp territorialmente competenti, dovrebbe mettere a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario per eseguire i dovuti controlli sanitari. Non è chiaro dove verrebbero eventualmente trasferiti i migranti.

L’articolo due prevede il divieto di ingresso nel territorio regionale dei migranti scortati da qualsiasi imbarcazione, comprese quelle delle Ong. Più nel dettaglio, nell’articolo si legge che “al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.”.

Infine, l’articolo 3 dispone che l’ordinanza sarà valida sino al 10 settembre.

Cosa dice il Viminale. Stando a quanto riportato dall’Ansa, fonti del Ministero dell’Interno spiegano che quella dell’immigrazione è una materia di competenza dello Stato. Pertanto, l’ordinanza regionale potrebbe essere annullata. Al riguardo, il presidente regionale ha risposto su Facebook che andrà avanti con la sua battaglia: “Piuttosto che prendersela con me o con i siciliani, [quelli del governo di Roma] provino a fare sentire la loro voce in Europa e si diano un piano serio per tutelare gli italiani. Facciano qualcosa… o meglio facciano quello che non hanno ancora fatto! Noi andremo avanti”.

Cosa prevede la Costituzione. Riassunte brevemente le posizioni di entrambe le parti in causa, a questo punto ci si può chiedere se la decisione di Musumeci sia o meno legittima. Per rispondere a questo quesito possiamo prendere in considerazione la Costituzione italiana, che rappresenta la fonte più importante del diritto italiano e dai cui principi e disposizioni dovrebbero discendere le leggi del nostro paese.

Al riguardo, vale la pena soffermarsi sull’articolo 117, che ripartisce le materie di competenza tra Stato e Regioni. Da un lato, alle lettere b e h del primo comma, viene specificato che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia rispettivamente di immigrazione e ordine pubblico e sicurezza. Dall’altro lato, al terzo comma, tra le materie di legislazione concorrente, cioè le materie di competenza delle regioni entro i principi fondamentali dettati dallo Stato, vi è quella della tutela della salute.

Dunque, pur essendo l’immigrazione e l’ordine pubblico e la sicurezza materie di competenza esclusiva dello Stato, un possibile appiglio giuridico di cui potrebbe avvalersi Musumeci per giustificare l’ordinanza è quello di tutelare la salute dei siciliani, che nell’ottica del presidente potrebbe essere messa in pericolo dai migranti affetti da Covid-19.

Al di là delle questioni tecniche. Sia come sia, è probabile che l’ordinanza in questione debba essere giudicata più sotto il profilo politico che tecnico. Infatti, al di là del fatto che venga ritenuta o meno legittima, è chiaro che l’intento del governatore regionale è quello di lanciare un forte e chiaro messaggio politico alle istituzioni nazionali: alleggerire il peso dei flussi migratori in Sicilia.