Concorso docenti, Tribunale di Messina condanna Miur

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Concorso docenti, Tribunale di Messina condanna Miur

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lunedì 21 Ottobre 2019 - 13:23

Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e ordinato al Miur “di riassegnare la ricorrente anche in soprannumero ad una delle sedi della provincia di Messina messe a disposizione degli altri concorrenti per la stessa classe di concorso nella scelta effettuata il 13 agosto 2019, tenendo conto della sua collocazione in graduatoria”.
Ma da cosa nasce il contenzioso? I vincitori del concorso riservato agli abilitati hanno scelto le sedi di assegnazione sulla base delle vacanze successive alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/19. La loro decorrenza giuridica, tuttavia, è quella del prossimo anno scolastico 2019/20. Se, dunque, frattanto vi sono state ulteriori disponibilità si è assistito al paradosso che, ad esempio, il vincitore al primo posto della graduatoria abbia scelto su talune sedi disponibili (ad esempio in Sicilia, Messina, Palermo e Ragusa) e, oggi, il ventesimo, sceglierà, oltre a queste sedi anche ulteriori frattanto rese disponibili (ad esempio Enna o Agrigento). Assurdo, dunque, oltre che contrario ai più basilari principi che regolano i pubblici concorsi, che con la stessa decorrenza giuridica e prima ancora che inizi il nuovo anno i vincitori meglio graduati siano stati pregiudicati rispetto ad altri.
Dello stesso avviso è il Tribunale di Messina che con una recentissima ordinanza (1955/19, giudice A. La Face) ha chiarito che “il comportamento dell’Amministrazione resistente si appalesa come violativo dei basilari principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione. Al riguardo si condivide l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che in caso analogo ha affermato: “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse:– a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti; – nel caso di cui all’art. 5 del regolamento n.487/1994 concernente “… i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio…”; – quando un certo numero di sedi siano destinate – dal bando e in base a disposizione normative – a particolari “quote riservatarie”di posti in favore di determinati concorrenti da collocarsi nell’ambito di una separata graduatoria svincolata dalla graduatoria generale. Ne consegue che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando. Deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa – l’amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell’ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale. In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando. Deve dunque essere escluso che — in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa – l’Amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell’ordine di graduatoria e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale” (Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603, richiamata da Tar Piemonte sentenza n. 342/2013)” (Trib. Messina, ord. n- 1955/19).