Stadio “Scoglio” e nomi di vie delimitanti, Interdonato: “Ne manca una. Completiamo lavoro con dedica ad Aliotta?”

Redazione1

Stadio “Scoglio” e nomi di vie delimitanti, Interdonato: “Ne manca una. Completiamo lavoro con dedica ad Aliotta?”

lunedì 24 Settembre 2018 - 15:52

Tutte le aree che gravitano intorno allo stadio “Franco Scoglio” potranno sfoggiare la loro denominazione toponomastica, ad oggi però è privo di toponimo il tratto di strada che scaturisce da Via Enrico Ameri, tangente a Viale Niccolò Carosio e che “abbraccia” l’impianto stesso.

E’ corretto andare a concludere il lavoro tracciato dal Consiglio Comunale che ha approvato il 7 agosto 2007 all’unanimità un ordine del giorno relativo all’intitolazione dello stadio “San Filippo” a “Franco Scoglio”, la Curva Nord a “Tonino Currò” e la Tribuna Stampa a “Piero Zagami”.

Tenuto conto del forte sentire della cittadinanza tutta, il consigliere Nino Interdonato di Sicilia Futura, come componente delegato permanente dalla Presidenza del Consiglio Comunale nella Commissione Toponomastica, richiede al Presidente della Commissione Toponomastica Antonio Le Donne di avviare l’iter deliberativo volto all’intitolazione dell’area su descritta ad Emanuele Aliotta, storico Presidente di F.C. Messina, di cui si allega curriculum. Ritiene si possano configurare i casi previsti dalla Circolare MI.A.C.E.L. (Ministero Interno Amministrazione Centrale Enti Locali) n. 18 del 23.09.1992, con cui il Prefetto ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto di cui agli artt 2 e 3 della citata norma, l’intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni, in considerazione del fatto che l’area individuata risulta essere l’unica area circondante lo stadio “Franco Scoglio” priva di toponimo.

Del resto, sono decorsi ben 8 anni dalla scomparsa e vanno considerati i meriti sportivi e il forte legame con la città e la tifoseria tutta.
La toponomastica è disciplinata: – dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473; – dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188; – dall’art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; – dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; che la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme; che il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l’attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali ”non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale”;
Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989 n°223, Art.41 il quale stabilisce:

  1. a) ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente;
  2. b) Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simile) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità;
  3. c) L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio decreto Legge 10 maggio 1923 n° 1158 convertito dalla Legge 17 aprile1925 n° 473 e dalla Legge 23 giugno 1927 n° 1188 in quanto applicabili;
  4. d) In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923 n° 1158 recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”;
Vista la Legge 17 aprile 1927 n° 1158;
Vista la Legge 28 giugno 1927 n° 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei” che stabilisce che “nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto udito il parere della deputazione di storia patria o dove manchi della Società storica del luogo o della regione” e le circolari del Ministero dell’Interno MI/AC n°7/81 prot.2841/15.300-10-24;
Vista la Legge 24/12/1954 n° 1228 art.10 che stabilisce “… il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica;
Vista la circolare del Ministro dell’Interno n° 10 del 08/03/1991 con la quale si specifica che la competenza a deliberare in materia di toponomastica attiene alla Giunta Municipale;
Visto il DM 25/09/1992 relativamente all’intitolazione di vie a persone morte da meno di dieci anni; — Visto il D.L.vo n°267/2000; — Vista la L. 23/06/1927 n° 1188 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni); richiamata la legge n. 1188/1927 che stabilisce che nessun monumento o altro ricordo permanente possa essere dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroghe disposte dal Ministero dell’Interno; dato atto che con D.M. 25.09.1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, richiamata nella circolare dello stesso Ministero n.4 del 10.02.1996, la competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto per meglio valutare le intitolazioni a persone con rilevanza locale.
– Vista la Circolare MI.A.C.E.L. (Ministero Interno Amministrazione Centrale Enti Locali) n. 18 del 23.09.1992, con cui il Prefetto ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto di cui agli artt 2 e 3 della citata norma, l’intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni, in considerazione dei meriti dagli stessi conseguiti.