Cassazione, niente pensione reversibilità all'ex moglie. Definitivo verdetto Corte Appello Messina

Nessuna pensione di reversibilità alla ex moglie che ha ricevuto la liquidazione ‘una tantum’ dell’assegno di divorzio, percependo l’intera somma in una “unica soluzione”. Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione respingendo il ricorso di una donna ‘liquidata’ dall’ex marito in un ‘colpo solo’.

La signora voleva che la seconda moglie dell’ex coniuge, rimasta vedova, dividesse con lei la pensione dell’uomo passato a miglior vita. Con il verdetto 22434 depositato oggi e a lungo ‘meditato’, dal momento che la discussione si e’ svolta nel dicembre 2017, gli ‘ermellini’ hanno risolto un contrasto giurisprudenziale perche’ c’erano state due pronunce che avevano dato il via libera al diritto alla reversibilita’ anche per le ex mogli che avevano divorziato ‘all’americana’, chiedendo l’assegno una volta per tutte. Il ‘grosso’ della giurisprudenza aveva invece escluso il ‘cumulo’ di assegno una tantum e reversibilita’. Facendo definitiva chiarezza, le Sezioni Unite affermano che “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilita’, in favore del coniuge nei cui confronti e’ stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, la titolarita’ dell’assegno divorzile “deve intendersi come titolarita’ attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non gia’ come titolarita’ astratta del diritto all’assegno divorzile che e’ stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in una unica soluzione”.

Con la liquidazione ‘una tantum’, spiegano gli ‘ermellini’, occorre “prendere atto che il diritto all’assegno divorzile e’ stato definitivamente soddisfatto e non esiste alla morte dell’ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare”. Cosi’ e’ stato reso definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Messina che, nel 2014, aveva sbarrato la strada alla richiesta di una ex prima moglie, la signora Anna C., di ottenere dalla seconda moglie dell’ex marito, defunto, una quota della sua pensione di reversibilita’.

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