Condannato il Comune di Messina alla Corte di Giustizia tributaria di Messina. Un nuovo “colpo” è stato assestato dai contribuenti messinesi, “colpiti” a quanto pare ingiustamente dalla scure dell’Ufficio tributi.
Somme di denaro non dovute con l’aggravante che Palazzo Zanca è stato condannato, anche in questo caso, al pagamento delle spese legali.
La vicenda riguarda un imprenditore messinese – ma non sarebbe l’unico ad essere destinatario di intimazioni di pagamento per somme non dovute – il quale si è visto notificare una cartella esattoriale, sebbene ne avesse contestato il contenuto in fase di accertamento, per il pagamento della TARI (anno 2025). In realtà, l’imprenditore non avrebbe dovuto pagare gli oltre seimila euro richiesti perché a norma del regolamento comunale avrebbe dovuto essere esentato, in quanto l’imprenditore producendo la sua azienda rifiuti speciali, già paga una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti.
L’Ufficio tributi, seguendo l’indirizzo politico dell’amministrazione, ha preteso il pagamento e la vicenda si è conclusa ieri con il deposito della sentenza presso la cancelleria della Corte di giustizia tributaria di Messina.
La quinta sezione della Corte con la sentenza del giudice monocratico Concetta Daniela Alacqua, ha infatti annullato la cartella esattoriale e condannato il Comune di Messina al pagamento delle spese processuali. Ecco la motivazione: “E’ principio consolidato – non contestato dalla parte resistente- che “in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, fra l’altro, quelli “derivanti da lavorazioni industriali”. Su tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale ha assimilato i rifiuti “speciali” a quelli urbani, e, pertanto, i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa in questione. Pertanto, mentre le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono le lavorazioni industriali sono in ogni caso intassabili, le eventuali aree dello stabilimento stesso aventi diversa destinazione (nella fattispecie, uso domestico) sono soggette a tassazione. Tali regole valgono anche per la TARI e sono state riprodotte nel regolamento del Comune di Messina, come ricostruibile dai documenti in atti…”
Il contribuente è stato difeso da Gianpiero De Domenico e Giuseppe Gentile.
