{"id":51829,"date":"2021-01-17T18:29:09","date_gmt":"2021-01-17T17:29:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=51829"},"modified":"2021-01-17T18:29:09","modified_gmt":"2021-01-17T17:29:09","slug":"messina-ultrarossa-da-mercoledi-chiudono-barbieri-e-parrucchieri-ecco-il-provvedimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2021\/01\/17\/messina-ultrarossa-da-mercoledi-chiudono-barbieri-e-parrucchieri-ecco-il-provvedimento\/","title":{"rendered":"Messina &quot;ultrarossa&quot;, da mercoled\u00ec chiudono barbieri e parrucchieri. LEGGI IL REGOLAMENTO"},"content":{"rendered":"<div class=\"col-12 mb-5 mt-2\">\n<p style=\"margin: 0px;\">Da domani e fino a gioved\u00ec 28 il sindaco Cateno De Luca con ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2021 ha disposto le misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid per l\u2019attuazione della \u201czona rossa\u201d nel Comune di Messina.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">In deroga alle disposizioni vigenti, il provvedimento sindacale ha stabilito che per i <strong>Servizi alla persona, la sospensione delle attivit\u00e0 entrer\u00e0 in vigore da mercoled\u00ec 20,<\/strong> ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attivit\u00e0 connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione.<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>La sospensione<\/strong>\u00a0a decorrere,\u00a0<strong>sempre da mercoled\u00ec 20,<\/strong> \u00e8 stata disposta anche per\u00a0 le<strong>\u00a0attivit\u00e0<\/strong>\u00a0relative agli interventi di<strong>\u00a0edilizia privata<\/strong>, che possono proseguire soltanto per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l\u2019esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e\/o giudiziario.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>Sempre in deroga alle disposizioni vigenti, \u00e8 consentita soltanto per la giornata di domani, luned\u00ec 18, l\u2019apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere, che comunque rimarranno sempre chiusi, a partire da mercoled\u00ec 20.<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>Di seguito le regole cui bisogna attenersi nel periodo da domani, luned\u00ec 18 fino a gioved\u00ec <\/strong><strong>28 gennaio 2021:<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>MISURE INERENTI LA MOBILIT\u00c0 NEL TERRITORIO COMUNALE<\/strong><br \/>\n1.1 E\u2019 fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e\/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 e\/o motivi di salute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">\u00c8 sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonch\u00e9 per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attivit\u00e0 inerenti l\u2019emergenza.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">\u00c8 consentito il transito per l\u2019ingresso e l\u2019uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e\/o servizi essenziali, nonch\u00e9 raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1.2 Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attivit\u00e0 necessarie per la cura e l\u2019allevamento degli animali, nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1.3 Fermo restando il divieto, stabilito nell\u2019ordinanza presidenziale n. 10 del 16\/01\/2021, di spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell\u2019ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gi\u00e0 conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potest\u00e0 genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1.4 E\u2019 fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e\/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l\u2019acquisto di generi alimentari e beni di prima necessit\u00e0, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessit\u00e0 imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attivit\u00e0 non sospese.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1.5 E\u2019 consentito svolgere individualmente attivit\u00e0 motoria in prossimit\u00e0 della propria abitazione purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E\u2019 consentito svolgere attivit\u00e0 sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all\u2019aperto, nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 20<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>ATTIVIT\u00c0 PRODUTTIVE E COMMERCIALI<\/strong><br \/>\nE\u2019 disposta la sospensione delle attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita dei generi alimentari ed assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e gli esercizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di carburante per mezzi con autotrazione e che devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 8 alle ore 20 con facolt\u00e0 di avvalersi dell\u2019orario continuato, e chiusura per i giorni festivi.<br \/>\n2.2) Sono altres\u00ec sospese le attivit\u00e0 di vendita al dettaglio elencate all\u2019Allegato 23 del DPCM 14 gennaio 2021 fatta eccezione per le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>SONO CONSENTITE LE ATTIVIT\u00c0 DI:<\/strong><br \/>\n\u2022 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)<br \/>\n\u2022 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati<br \/>\n\u2022 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione<br \/>\n\u2022 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati<br \/>\n\u2022 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)<br \/>\n\u25cf Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati<br \/>\n\u25cf Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici<br \/>\n\u25cf Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all\u2019interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le suddette attivit\u00e0 devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 8 alle ore 20 con facolt\u00e0 di avvalersi dell\u2019orario continuato.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2.3) Le restanti attivit\u00e0 richiamate nell\u2019Allegato 23 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con l\u2019eccezione delle attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 9, restano sospese nel periodo fino al 28 gennaio 2021 e possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2.4)\u00a0<strong>E\u2019 DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 DEI MERCATI DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2.5) Nelle giornate festive e prefestive all\u2019interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2.6) Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3.\u00a0<strong>SERVIZI DI RISTORAZIONE<\/strong><br \/>\n3.1) In virt\u00f9 ed applicazione dell\u2019Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16\/1\/2021 in combinato disposto con l\u2019art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, \u00e8 disposta\u00a0<strong>LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVIT\u00c0 DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE)<\/strong>,\u00a0<strong>AD ESCLUSIONE DELLE MENSE E DEL CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE<\/strong>, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.\u00a0<strong>RESTA CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE DALLE ORE 8 ALLE ORE 24.<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3.2)\u00a0<strong>E\u2019 FATTO DIVIETO DI ESERCITARE LA VENDITA CON ASPORTO.<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3.3) Restano, altres\u00ec, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all\u2019interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4.\u00a0<strong>ATTIVIT\u00c0 DIDATTICA<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4.1 La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell\u2019Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la gi\u00e0 programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che prender\u00e0 avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4.2 Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avr\u00e0 cura di sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante attestazione e trasmissione giornaliera al Sindaco, all\u2019Asp ME, ed all\u2019Ufficio Scolastico Provinciale dell\u2019avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l\u2019Asp e che verr\u00e0 pubblicato a cura dello stesso Dirigente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4.3. Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e\/o la DAD secondo il calendario delle lezioni gi\u00e0 comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l\u2019attivit\u00e0 svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilit\u00e0 o con bisogni educativi speciali;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4.4 E\u2019 parimenti disposta la sospensione delle attivit\u00e0 delle ludoteche, dei centri comunque denominati ove si svolgono attivit\u00e0 ludiche rivolte all\u2019infanzia, anche se svolti all\u2019aperto.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4.5 In conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 3 lett. g) DPCM 14 gennaio 2021 \u00e8 sospesa la frequenza delle attivit\u00e0 formative e curriculari delle universit\u00e0 e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivit\u00e0 a distanza.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5.\u00a0<strong>SERVIZI ALLA PERSONA<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5.1) A decorrere da mercoled\u00ec 20 gennaio 2020 \u00e8 disposta la sospensione delle attivit\u00e0 inerenti i servizi alla persona ivi compresi quelli elencati all\u2019Allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attivit\u00e0 connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione.<br \/>\nIn deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l\u2019apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere per la giornata di luned\u00ec 18 gennaio 2021.<br \/>\n5.2) I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6.\u00a0<strong>Altre disposizioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">E\u2019 disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7.\u00a0<strong>SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E ATTIVIT\u00c0 EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7.1 Restano consentite tutte le attivit\u00e0 che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilit\u00e0 dandone comunicazione all\u2019utenza mediante avviso da affiggere all\u2019ingresso dell\u2019attivit\u00e0 e\/o attraverso la comunicazione dei social media.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7.2 Le attivit\u00e0 di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalit\u00e0 del pronto intervento e reperibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7.3 Sono consentite tutte le attivit\u00e0 inerenti l\u2019esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione \u00e8 considerata di rilevanza nazionale. Resta altres\u00ec consentita l\u2019attivit\u00e0 di posa di cavi e passaggio di condotte necessaria alla fornitura di servizi essenziali.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7.4 A decorrere da mercoled\u00ec 20 gennaio 2021 \u00e8 sospesa l\u2019attivit\u00e0 inerente gli interventi di edilizia privata, che pu\u00f2 proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l\u2019esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e\/o giudiziario;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">8.<strong>\u00a0ATTIVIT\u00c0 RIABILITATIVE E TERAPEUTICHE<\/strong><br \/>\n8.1 E\u2019 consentita l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3\/07\/2020 e n. 14268 dell\u201911\/03\/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">9. Attivit\u00e0 con modalit\u00e0 di erogazione su prenotazione<br \/>\n9.1 Fatto salvo quanto previsto all\u2019art. 2.2, \u00e8 consentita solo con modalit\u00e0 su prenotazione l\u2019erogazione dei servizi di vendita di prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 20,00 dal luned\u00ec al sabato.<br \/>\n9.2 Le superiori attivit\u00e0 dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">10.\u00a0<strong>ATTIVIT\u00c0 SPORTIVE<\/strong><br \/>\n10. 1 E\u2019 disposta la sospensione delle attivit\u00e0 sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e\/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.<br \/>\n10.2 E\u2019 disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Societ\u00e0 che svolgono attivit\u00e0 sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoled\u00ec 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l\u2019avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L\u2019accesso all\u2019impianto sportivo verr\u00e0 consentito solo alle societ\u00e0 ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell\u2019impianto verr\u00e0 demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">11.\u00a0<strong>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE<\/strong><br \/>\n11. 1 Nel rispetto dell\u2019obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19, l\u2019ATM SpA \u00e8 autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L\u2019erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\"><strong>L\u2019Ordinanza dispone che:<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">\u2013 chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano \u00e8 tenuto ad esibire a richiesta delle Forze dell\u2019Ordine l\u2019autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell\u2019Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilit\u00e0 cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">\u2013 al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l\u2019orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l\u2019obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d\u2019aria nonch\u00e9 la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altres\u00ec tenuti:<br \/>\n1) a comunicare all\u2019ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all\u2019esterno del locale;<br \/>\n2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti \u201cconta persone\u201d agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">\u2013 i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l\u2019ASP territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l\u2019effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalit\u00e0 di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attivit\u00e0 a contatto con il pubblico;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">\u2013 le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all\u2019interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all\u2019acquisto dei beni; che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali;<br \/>\nle suddette attivit\u00e0 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all\u2019allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altres\u00ec l\u2019applicazione delle misure di cui all\u2019allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Inoltre tra le<strong>\u00a0ATTIVIT\u00c0<\/strong>\u00a0sono\u00a0<strong>GARANTITE<\/strong>, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, quelle relative ai<strong>\u00a0SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, CAF E PATRONATI<\/strong>\u00a0a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali.<br \/>\n<strong>Si raccomanda poi che i CAF e i Patronati limitino il ricevimento dell\u2019utenza alla fascia oraria dalle 8 \u2013 16,<\/strong>\u00a0fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Rimane\u00a0<strong>GARANTITA<\/strong>\u00a0l\u2019attivit\u00e0 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">In ordine alle\u00a0<strong>ATTIVIT\u00c0 PROFESSIONALI<\/strong>\u00a0in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2020 art. 1 lett. nn) le stesse restano garantite a condizione che:<br \/>\n1) esse siano attuate anche mediante modalit\u00e0 di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza;<br \/>\n2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;<br \/>\n3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l\u2019obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;<br \/>\n4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;<br \/>\n5) sia limitato il\u00a0<strong>ricevimento della clientela alla fascia oraria, dalle ore 8 alle ore 16<\/strong>, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le attivit\u00e0 delle\u00a0<strong>STRUTTURE RICETTIVE<\/strong>\u00a0sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all\u2019allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:<br \/>\n1) le modalit\u00e0 di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;<br \/>\n2) le modalit\u00e0 di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivit\u00e0 di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;<br \/>\n3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;<br \/>\n4) l\u2019accesso dei fornitori esterni;<br \/>\n5) le modalit\u00e0 di svolgimento delle attivit\u00e0 ludiche e sportive;<br \/>\n6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;<br \/>\n7) le modalit\u00e0 di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all\u2019interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all\u2019aperto di pertinenza.<br \/>\nPer quanto non espressamente previsto e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 come recepito ed integrato con l\u2019Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L\u2019Ordinanza dispone infine che la Polizia Municipale e quella Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto delle misure adottate, avvalendosi anche degli aeromobili a pilotaggio remoto secondo i piani di volo che verranno richiesti ed autorizzati in conformit\u00e0 con le disposizioni vigenti.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"container\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da domani e fino a gioved\u00ec 28 il sindaco Cateno De Luca con ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2021 ha disposto le misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid per l\u2019attuazione della \u201czona rossa\u201d nel Comune di Messina. 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