{"id":48876,"date":"2020-11-07T16:52:39","date_gmt":"2020-11-07T15:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=48876"},"modified":"2020-11-07T16:52:39","modified_gmt":"2020-11-07T15:52:39","slug":"ecco-perche-il-sindaco-non-puo-chiudere-le-scuole-di-santi-delia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2020\/11\/07\/ecco-perche-il-sindaco-non-puo-chiudere-le-scuole-di-santi-delia\/","title":{"rendered":"Ecco perch\u00e9 il sindaco non pu\u00f2 chiudere le scuole. Di Santi Delia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Continua a far discutere la decisione del sindaco Cateno De Luca di prolungare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado almeno sino all&#8217;11 novembre e c&#8217;\u00e8 chi si dichiara pronto a procedere per le vie legali. Lo studio Delia e Bonetti di Messina, infatti, ha diffidato il Comune a non dar seguito all\u2019annunciato prolungamento della sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 didattica, ritenuto dallo studio legale illegittimo, in quanto, se far\u00e0 altrimenti, si rivolger\u00e0 al Tar &#8220;per ripristinare la legalit\u00e0 violata&#8221;.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"eaDrik2QZK\"><p><a href=\"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2020\/11\/07\/de-luca-chiude-le-scuole-e-sfida-azzolina\/\">Covid: De Luca chiude le scuole e sfida il ministro Azzolina<\/a><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8220;Covid: De Luca chiude le scuole e sfida il ministro Azzolina&#8221; &#8212; Messina Oggi\" src=\"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2020\/11\/07\/de-luca-chiude-le-scuole-e-sfida-azzolina\/embed\/#?secret=eaDrik2QZK\" data-secret=\"eaDrik2QZK\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8220;L\u2019ordinanza annunciata dal Sindaco di Messina, con la quale si anticipa la chiusura delle scuole viene prolungata sino a giorno 11, \u00e8 illegittima in quanto la Legge non riconosce alcun potere in tal senso al Sindaco stesso&#8221;, spiega l&#8217;avvocato Santi Delia in lungo post pubblicato sul <a href=\"https:\/\/www.avvocatosantidelia.it\/2020\/11\/07\/il-sindaco-non-puo-chiudere-le-scuole-pronta-la-diffida\/\"><span style=\"text-decoration: underline\">sito web<\/span><\/a> del suo studio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>\u201cI sindaci non possono derogare alla legge statale\u201d.<\/strong> \u201cSin dal mese di marzo 2020 &#8211; prosegue l&#8217;avvocato &#8211; l\u2019articolo 35 del D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 (\u2018misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19\u2019) stabiliva che: \u2018a seguito dell\u2019adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l\u2019emergenza predetta in contrasto con le misure statali\u2019. Tale norma, pur abrogata, dall\u2019art. 5 del D.L. n. 19\/20, \u00e8 stata riprodotta dall\u2019articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge: \u2018i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l\u2019emergenza in contrasto con le misure statali, n\u00e9 eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1\u2019. I provvedimenti adottati a livello locale, per fronteggiare l\u2019emergenza Covid-19, dunque, possono solo integrare la disciplina fissata a livello statale ma non possono derogare alla stessa, pena la loro inefficacia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>\u201cEventuali interventi restrittivi spettano alle regioni\u201d.<\/strong> \u201cAi sensi dell\u2019art. 1, comma 16, del D.L. 33\/20 del 16 maggio 2020, come modificato dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, eventuali interventi restrittivi rispetto alla normativa nazionale possono essere adottati solo dai Presidenti delle Regioni che \u2018in relazione all\u2019andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell\u2019adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all\u2019articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, pu\u00f2 introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti\u2019. Pertanto il Sindaco non ha alcuna competenza in materia. Gli argomenti dell\u2019ASP di Messina, che peraltro appaiono tutt\u2019altro che supportati da dati istruttori sufficienti a smentire le indicazioni sulla base di cui il Comitato tecnico scientifico nazionale ha imposto le note restrizioni differenti per le varie Regioni (c.d. zone rosse, gialle e arancioni), dunque, se del caso andavano rappresentate al Presidente della Regione per i provvedimenti di competenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>\u201cNon si possono chiudere le scuole senza isolare anche gli studenti\u201d. <\/strong>\u201cIn disparte la carenza assoluta di potere, poi, gli argomenti utilizzati per adottare una decisione cos\u00ec gravosa e volta a comprimere diritti costituzionalmente garantiti di minori, sono evidentemente apodittiche. Non si possono chiudere tutte le scuole della citt\u00e0 perch\u00e9 in taluni Istituti sono stati individuati alcuni studenti, docenti o personale ATA positivi, senza contestualmente imporre isolamento e\/o quarantena n\u00e9 agli altri studenti di quell\u2019Istituto n\u00e9, evidentemente, agli studenti dell\u2019intera citt\u00e0.\u00a0 Costoro, dunque, pur non potendo andare a scuola potranno, serenamente, svolgere tutte le altre attivit\u00e0 consentite dalle vigenti disposizioni nazionali (dallo sport, allo shopping, alla passeggiata).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>\u201cL\u2019ordinanza interferisce con il dpcm\u201d.<\/strong> \u201cL\u2019annunciata chiusura, per ulteriori 5 giorni, sino all\u201911 novembre, peraltro, a meno di non credere ai miracoli, mostra all\u2019evidenza, l\u2019incapacit\u00e0 di risolvere, in un cos\u00ec breve periodo le, presunte o meno, criticit\u00e0 segnalate dall\u2019Asp, non potendo davvero credersi che tale ulteriore e non giustificata sospensione sia utile a risolvere le dette criticit\u00e0. L\u2019annunciato provvedimento, peraltro, come chiarito in data odierna dal T.A.R. Puglia (che ha sospeso il provvedimento regionale e non locale), \u2018interferi[rebbe], in modo non coerente, con l\u2019organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020, il quale colloca la Regione tra le aree a media criticit\u00e0 (c.d. \u2018zona arancione\u2019) e che persino per le aree ad alta criticit\u00e0 (c.d. \u2018zone rosse\u2019) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari; dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la [citt\u00e0] non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione\u2019, non apparendo i dati offerti dall\u2019Asp (che appaiono mere tautologie \u2018\u00e8 elevato il numero di contagi di soggetti che hanno congiunti in et\u00e0 scolare\u2019 essendo sostanzialmente scontato che larga parte delle famiglie abbia prole in et\u00e0 scolare\u201d), utili a tal fine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>\u201cImporre la dad ai bimbi delle elementari viola i diritti costituzionali\u201d.<\/strong> \u201cL\u2019imposizione della didattica a distanza anche per bambini delle scuole elementari che in taluni casi devono ancora iniziare l\u2019alfabetizzazione, peraltro, \u2018si traduce in una sostanziale interruzione delle attivit\u00e0 didattiche e dei servizi all\u2019utenza scolastica\u2019, in violazione di diritti costituzionalmente garantiti (T.A.R. Puglia, decreto n. 680\/20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>\u201cPronti a rivolgerci al Tar\u201d.<\/strong> \u201cLo studio degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, al fianco di decine di famiglie che hanno chiesto di mettere a disposizione le proprie competenze, ha deciso di accogliere tale invito e procedere a diffidare il Comune di Messina a non dar seguito all\u2019annunciato prolungamento della sospensione giacch\u00e9, diversamente, si agir\u00e0 innanzi al T.A.R. per ripristinare la legalit\u00e0 violata. I genitori che vogliono aderire all\u2019azione volta a diffidare il Comune di Messina a consentire la ripresa delle attivit\u00e0 didattiche sin dal prossimo 9 novembre, possono compilare gratuitamente <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSc7HUvFzm9xpZncrE3EQ4KsIbUD80CzJ8XVk6wD9wMzKLOI8w\/viewform\"><u>il seguente form<\/u><\/a>.<\/p>\n<p> <\/p>\n<p style=\"text-align: right\"><strong>Santi Delia<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Continua a far discutere la decisione del sindaco Cateno De Luca di prolungare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado almeno sino all&#8217;11 novembre e c&#8217;\u00e8 chi si dichiara pronto a procedere per le vie legali. Lo studio Delia e Bonetti di Messina, infatti, ha diffidato il Comune a non dar seguito all\u2019annunciato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":23610,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[6],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/scuola-libri-studio-1.jpg","author_info":{"display_name":"red..me","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/redstage\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48876"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48876"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48876\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23610"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48876"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}