{"id":42740,"date":"2020-04-24T11:38:01","date_gmt":"2020-04-24T09:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=42740"},"modified":"2020-04-24T11:38:01","modified_gmt":"2020-04-24T09:38:01","slug":"sospese-le-ordinanze-sindacali-anti-covid-restano-attive-le-disposizioni-nazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2020\/04\/24\/sospese-le-ordinanze-sindacali-anti-covid-restano-attive-le-disposizioni-nazionali\/","title":{"rendered":"Sospese le ordinanze sindacali anti-covid: restano attive le disposizioni nazionali"},"content":{"rendered":"<p>Con ordinanza sindacale n. 132 \u00e8 stato disposto che i dettati previsti dalle precedenti ordinanze del 13 e del 14 aprile e del 24 marzo 2020 cessano di produrre effetto dalle ore 24 di oggi, venerd\u00ec 24 aprile 2020. Pertanto nel territorio del comune di Messina hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che vengono recepite senza limitazioni con la presente ordinanza.<br \/>\n<strong>Sono quindi consentiti solo gli spostamenti motivati<\/strong> da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, \u00e8 fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l\u2019altro genitore o comunque presso l\u2019affidatario, oppure per condurli presso di s\u00e9.<br \/>\nGli spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto pi\u00f9 breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (esclusione dello spostamento nel caso di persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonch\u00e9 secondo le modalit\u00e0 previste dal Tribunale con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.<br \/>\n<strong>Sono consentite l\u2019attivit\u00e0 non imprenditoriale <\/strong>finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi e l\u2019attivit\u00e0 non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. L\u2019uscita, nell\u2019ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l\u2019interessato, \u00e8 consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all\u2019uopo delegato. \u00c8, altres\u00ec, autorizzata l\u2019attivit\u00e0 di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Tutte le superiori attivit\u00e0 sono consentite solo nei giorni feriali.<br \/>\n<strong>\u00c8 fatto divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena<\/strong> ovvero risultati positivi al virus; \u00e8 fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilit\u00e0 ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessit\u00e0.<br \/>\n<strong>Sono vietati ogni forma di assembramento<\/strong> di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l\u2019accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non \u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto; \u00e8 consentito svolgere individualmente attivit\u00e0 motoria, nei limiti e secondo le precisazioni di cui alla Circolare del Ministro dell\u2019Interno del 31 marzo 2020 che esclude l\u2019assimilazione dell\u2019attivit\u00e0 motoria all\u2019attivit\u00e0 sportiva generalmente intesa\u2013in prossimit\u00e0 della propria abitazione, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; i familiari di soggetti diversamente abili siano autorizzati ad accompagnare i loro cari in \u201cpasseggiate terapeutiche\u201d nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configura la possibilit\u00e0 di circolazione per \u201csituazioni di necessit\u00e0\u201d.<br \/>\n<strong>Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive<\/strong> di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; altres\u00ec le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all\u2019interno degli impianti sportivi di ogni tipo; le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d\u2019esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi \u00e8 sospesa ogni attivit\u00e0; l\u2019apertura dei luoghi di culto \u00e8 condizionata all\u2019adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.<br \/>\n<strong>Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sono sospesi altres\u00ec i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; i viaggi d\u2019istruzione<\/strong>, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; le attivit\u00e0 di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.<br \/>\n<strong>\u00c8 fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa <\/strong>dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA\/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.<br \/>\nL\u2019accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, \u00e8 limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che \u00e8 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.<br \/>\n<strong>Sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita i generi alimentari e di prima necessit\u00e0<\/strong>, sia nell\u2019ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell\u2019ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole attivit\u00e0 di seguito elencate: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (compreso gli alimenti per animali); Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l\u2019illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l\u2019igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.<br \/>\nI giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attivit\u00e0 sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e festivi.<br \/>\nSono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari che sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura secondo le rispettive Ordinanze di apertura e nel rispetto del Regolamento comunale vigente.<br \/>\n<strong>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese invece le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione<\/strong> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<br \/>\nResta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all\u2019interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonch\u00e9 nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.<br \/>\n<strong>Sono ammesse le attivit\u00e0 inerenti ai servizi alla persona<\/strong> di seguito elencate: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attivit\u00e0 delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attivit\u00e0 connesse; restano sospese le altre attivit\u00e0 inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attivit\u00e0 sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e festivi.<br \/>\nPer tutti gli esercizi commerciali valgono le seguenti limitazioni: tutti gli operatori sono tenuti all\u2019uso costante di mascherina ed all\u2019utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Ai clienti che non ne siano gi\u00e0 muniti, devono essere fornite le mascherine ed i guanti monouso al momento dell\u2019accesso al locale; \u00e8 fatto divieto di accedere ai locali commerciali senza indossare mascherina, o comunque coprire la bocca ed il naso, ed i guanti. In corrispondenza di ogni ingresso del locale deve essere installato un distributore di soluzione disinfettante, avendo cura che i clienti si disinfettino le mani al momento dell\u2019accesso.<br \/>\n<strong>Gli esercizi commerciali la cui attivit\u00e0 \u00e8 regolata dalla presente Ordinanza, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all\u2019interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all\u2019acquisto dei beni.<\/strong> I mercati sono tenuti a vigilare gli ingressi curando che non si creino degli assembramenti all\u2019esterno. \u00c8 fatto obbligo agli operatori dei mercati, anche mediante il Comitato di Gestione, di assicurare, oltre al rispetto della distanza interpersonale per i clienti di un metro all\u2019interno del mercato, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, in modo da evitare assembramenti all\u2019interno delle aree mercatali.<br \/>\nGli esercizi commerciali sono tenuti altres\u00ec al rispetto del mantenimento in tutte le attivit\u00e0 e le loro fasi del distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell\u2019orario di apertura; garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d\u2019aria; ampia disponibilit\u00e0 e accessibilit\u00e0 a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, questi sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.<br \/>\nGli accessi sono regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalit\u00e0: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati pu\u00f2 accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori, l\u2019accesso \u00e8 regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.<br \/>\n<strong>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare<\/strong> comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; \u00e8 ammessa la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti anche mediante l\u2019apertura dei punti di vendita specializzati in tali prodotti. L\u2019attivit\u00e0 di vendita dovr\u00e0 essere organizzata in modo da evitare assembramenti, garantire il rispetto della distanza interpersonale ed assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie disposte con la presente Ordinanza.<br \/>\n\u00c8 ammesso il servizio di consegna a domicilio sia dei generi alimentari, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, che degli altri prodotti non alimentari; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i dispositivi di protezione individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.<br \/>\nLa <strong>limitazione dell\u2019attivit\u00e0 di tutti gli uffici comunali<\/strong> e la collocazione in ferie d\u2019ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalit\u00e0 di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalit\u00e0 di prestazione lavorativa; la sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l\u2019effettuazione dei servizi essenziali e l\u2019attivazione della modalit\u00e0 di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalit\u00e0 di prestazione lavorativa; nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonch\u00e9 in tutti i locali aperti al pubblico, in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonch\u00e9 degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l\u2019igiene delle mani.<br \/>\n<strong>Relativamente alle attivit\u00e0 professionali si dispone che sia attuato il massimo utilizzo di modalit\u00e0 di lavoro agile<\/strong> per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9\u2019 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando tal fine forme di ammortizzatori sociali.<br \/>\n<strong>Relativamente ai trasporti<\/strong>, si applicano le limitazioni e prescrizioni di cui all\u2019Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell\u2019Interno e della Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020 e pertanto resta fatta salva l\u2019Ordinanza Sindacale n\u00b0 63 del 13 marzo 2020 la cui efficacia viene prorogata con la presente Ordinanza fino al 3 maggio 2020.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con ordinanza sindacale n. 132 \u00e8 stato disposto che i dettati previsti dalle precedenti ordinanze del 13 e del 14 aprile e del 24 marzo 2020 cessano di produrre effetto dalle ore 24 di oggi, venerd\u00ec 24 aprile 2020. Pertanto nel territorio del comune di Messina hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":33613,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[5],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/8D23C2E4-DE30-44F1-B1FE-05C48E9F7F14.jpeg","author_info":{"display_name":"red..me","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/redstage\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42740"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42740"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42740\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33613"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}