{"id":41604,"date":"2020-03-24T11:02:01","date_gmt":"2020-03-24T10:02:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=41604"},"modified":"2020-03-24T11:02:01","modified_gmt":"2020-03-24T10:02:01","slug":"controlli-tra-lo-stretto-e-obbligo-di-quarantena-per-i-positivi-ecco-le-nuove-ordinanze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2020\/03\/24\/controlli-tra-lo-stretto-e-obbligo-di-quarantena-per-i-positivi-ecco-le-nuove-ordinanze\/","title":{"rendered":"Controlli tra lo Stretto e obbligo di quarantena per i positivi: ecco le nuove ordinanze"},"content":{"rendered":"<p>Giorno nuovo, ordinanze nuove in materia di contrasto del coronavirus. Il sindaco Cateno De Luca ha emanato due nuove ordinanze sindacali, la n. 74 e la n. 75, che mirano a realizzare dei controlli accurati sui soggetti potenzialmente esposti al virus la prima ordinanza e a monitorare costantemente gli spostamenti tra lo Stretto la seconda.<br \/>\n<strong>Obbligo di quarantena per i soggetti contagiati.<\/strong> I soggetti che in tempi recenti sono entrati in contatto con soggetti positivi al covid-19 hanno l\u2019obbligo di comunicare quanto accaduto al dipartimento della Protezione civile comunale, devono essere sottoposti entro 48 ore dall\u2019invio della suddetta comunicazione al test del tampone e, se sono risultati positivi al test, devono trascorrere un periodo di totale isolamento in una struttura propria o del Comune.<br \/>\nPi\u00f9 nel dettaglio, chiunque sia entrato in contatto con soggetto dichiarato positivo al contagio da COVID19 deve eseguire le comunicazioni ai siti di cui all\u2019Ordinanza Presidenziale n. 7 del 20 marzo 2020 e al dipartimento di Protezione Civile comunale all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:protezionecivile@comune.messina.it\">protezionecivile@comune.messina.it<\/a>. Al contempo l\u2019ASP di Messina deve sottoporre a test tampone entro il termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione da parte del soggetto interessato o dal dipartimento Protezione civile 3 comunale se antecedente, tutti i soggetti che hanno inviato la comunicazione di avvenuta esposizione a contatto con soggetto dichiarato affetto da COVID19 di cui al punto n. 1. Inoltre, l\u2019ASP di Messina Dipartimento di Prevenzione Sanitaria deve comunicare immediatamente gli esiti del test tampone al Dipartimento Protezione Civile, con comunicazione riservata indirizzata personalmente al soggetto che verr\u00e0 indicato in prosieguo, indicando espressamente i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita indirizzo di residenza; esito test positivo\/negativo; circostanze che hanno dato luogo al prelievo (es. autodenuncia del soggetto, segnalazione datore di lavoro, segnalazione struttura sanitaria, ecc\u2026); Infine, l\u2019Asp di Messina deve acquisire tutte le informazioni necessarie a ricostruire la rete dei contatti sociali, degli spostamenti e della composizione del nucleo familiare del soggetto risultato positivo al test tampone per avviare le azioni necessarie alla realizzazione di una rete di contenimento del contagio.<br \/>\nChiunque sia risultato positivo al test tampone deve comunicare al Dipartimento di protezione Civile, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione o dell\u2019invito del Comune, su apposito modulo (come da modello allegato a tale ordinanza scaricabile dal sito del Comune) se dispone di un alloggio in cui potere trascorrere il periodo di autoisolamento con le prescrizioni minime di sicurezza come specificate dall\u2019art. 2 Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020, e con divieto assoluto di coabitazione e contatto con chiunque, familiari compresi ricordando la necessit\u00e0 di disporre di bagno autonomo per il soggetto in isolamento. Nel caso in cui il soggetto dichiarer\u00e0 di non disporre di un alloggio che rispetti i superiori requisiti, lo stesso verr\u00e0 invitato a trascorrere il periodo di isolamento presso una struttura comunale attrezzata allo scopo o altra struttura adeguatamente individuata ed allestita.<br \/>\nIl Dipartimento di Protezione Civile Comunale deve provvedere a tutti i servizi di logistica per la normale permanenza all\u2019interno dei luoghi organizzati appositamente per l\u2019autoisolamento (fornitura letti da campo, viveri, ritiro rifiuti e smaltimento secondo le disposizioni di legge, e quanto si rendesse necessario per attendere alle attivit\u00e0 e mansioni quotidiane). L\u2019Asp di Messina invece deve provvedere alla sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di cui ai DPCM ed alle O.P. richiamate.<br \/>\nSono vietate altres\u00ec, sia presso le strutture sanitarie pubbliche che quelle private, le visite da parte dei familiari che potranno fare riferimento a personale specializzato per ricevere le informazioni sullo stato di salute e fornire ai congiunti beni di prima necessit\u00e0 e generi di conforto.<br \/>\nNell\u2019ordinanza si avverte altres\u00ec che il soggetto al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni di cui sopra da parte dell\u2019Asp sar\u00e0 incardinato all\u2019interno del COC del Comune. A tal proposito verr\u00e0 attivato indirizzo di posta elettronica specifico per evitare il diffondersi delle informazioni in maniera indiscriminata.<br \/>\n<strong>Una banca dati per monitorare gli spostamenti tra lo Stretto.<\/strong> L\u2019ordinanza n. 75 prevede che i concessionari per il trasporto navale e ferroviario dovranno \u201cistituire un servizio di prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa, nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l\u2019indirizzo dove si intende trascorrere l\u2019autoisolamento\u201d. La banca dati sar\u00e0 messa a disposizione della Regione Siciliana, del comune di Messina e del comune di destinazione del soggetto affinch\u00e9 possano essere realizzarti tutti gli accertamenti del caso circa le motivazioni degli spostamenti delle persone.<br \/>\nLe attivit\u00e0 di prenotazione dovranno concludersi entro 24 ore prima dell\u2019orario previsto per la partenza, ci\u00f2 per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilit\u00e0 di poter o meno essere autorizzati da parte del Presidente della Regione, cos\u00ec come previsto nel Decreto n. 118 del 16\/3\/2020, art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a raggiungere la propria destinazione.<br \/>\nI dati raccolti ed inseriti nella banca dati come sopra indicata ed organizzata, con il nominativo dei viaggiatori e la destinazione finale del viaggio, dovranno essere trasmessi dai Concessionari dei servizi di trasporto che li avranno raccolti, alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attivit\u00e0 Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Comune di Messina (protezionecivile@comune.messina.it) ed al Comune di destinazione finale del viaggiatore. Quest\u2019ultima circostanza consentir\u00e0 al Sindaco del Comune di destinazione di poter esercitare la propria attivit\u00e0 di monitoraggio.<br \/>\n<strong>I pendolari dello Stretto.<\/strong> Relativamente ai pendolari dello Stretto, i Concessionari del servizio di trasporto dovranno effettuare la registrazione iniziale, attribuendo a ciascuno di essi un codice identificativo univoco che consentir\u00e0 il diritto al passaggio quotidiano. I concessionari dei servizi di trasporto dello Stretto sono obbligati a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell\u2019area dello Stretto (Forze dell\u2019Ordine, operatori della sanit\u00e0, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell\u2019ambito dei servizi essenziali. I Concessionari dei servizi di trasporto dovranno provvedere a dare esecuzione della presente Ordinanza entro il termine di 48 ore a decorrere dalla pubblicazione della stessa (giorno 26 marzo 2020 ore 14.00).<br \/>\nLa mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall\u2019art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato pi\u00f9 grave. Inoltre l\u2019inosservanza alla presente Ordinanza comporta il divieto di transito veicolare all\u2019interno del territorio comunale, ci\u00f2 in ottemperanza dell\u2019Ordinanza del Ministro della Salute e dell\u2019Interno del 22 marzo 2020, che vieta gli spostamenti tra comuni. La presente ordinanza ha validit\u00e0 fino a nuovo provvedimento.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Giorno nuovo, ordinanze nuove in materia di contrasto del coronavirus. Il sindaco Cateno De Luca ha emanato due nuove ordinanze sindacali, la n. 74 e la n. 75, che mirano a realizzare dei controlli accurati sui soggetti potenzialmente esposti al virus la prima ordinanza e a monitorare costantemente gli spostamenti tra lo Stretto la seconda. 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