{"id":41123,"date":"2020-03-12T09:38:34","date_gmt":"2020-03-12T08:38:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=41123"},"modified":"2020-03-12T09:38:34","modified_gmt":"2020-03-12T08:38:34","slug":"coronavirus-il-decreto-ministeriale-punto-per-punto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2020\/03\/12\/coronavirus-il-decreto-ministeriale-punto-per-punto\/","title":{"rendered":"Coronavirus, il decreto ministeriale punto per punto"},"content":{"rendered":"<p>Due articoli, due soli articoli per una misura che bloccher\u00e0 l\u2019italia da oggi a mercoledi 25 marzo.<br \/>\nE\u2019 il contenuto del decreto firmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che inasprisce ulteriormente le misure per contenere il contagio da coronavirus contenute nel decreto di lunedi. Di seguito i due articoli del decreto e, in basso, l\u2019allegato con tutte le attivit\u00e0 che potranno restare aperte.<br \/>\n<strong>ART. 1<\/strong><br \/>\n<strong>(Misure urgenti di contenimento del contagio sull\u2019intero territorio nazionale)<\/strong><br \/>\nAllo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono adottate, sull\u2019intero territorio nazionale, le seguenti misure:<br \/>\nSono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0\u00a0individuate nell\u2019allegato 1, sia nell\u2019ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell\u2019ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole predette attivit\u00e0. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari.\u00a0Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<br \/>\nSono\u00a0sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione\u00a0(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),\u00a0ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.\u00a0Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto.<br \/>\nRestano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all\u2019interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<br \/>\nSono sospese le attivit\u00e0 inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)diverse da quelle individuate nell\u2019allegato 2.<br \/>\nRestano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,\u00a0i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.<br \/>\nIl presidente della Regione con ordinanza di cui all\u2019articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, pu\u00f2 disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l\u2019emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, pu\u00f2 disporre, al fine di contenere l\u2019emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.<br \/>\nFermo restando quanto disposto dall\u2019articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell\u20198 marzo 2020 e fatte salve le attivit\u00e0 strettamente funzionali alla gestione dell\u2019emergenza,\u00a0le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative\u00a0in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivit\u00e0 indifferibili da rendere in presenza.<br \/>\nIn ordine alle attivit\u00e0 produttive e alle attivit\u00e0 professionali si raccomanda che:<br \/>\nsia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio\u00a0o in modalit\u00e0 a distanza;<br \/>\nsiano\u00a0incentivate le ferie e i congedi retribuiti\u00a0per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;<br \/>\nsiano sospese le attivit\u00e0 dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;<br \/>\nassumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;<br \/>\nsiano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;<br \/>\nper le sole attivit\u00e0 produttive si raccomanda altres\u00ec che siano limitati al massimo gli spostamenti all\u2019interno dei siti e contingentato l\u2019accesso agli spazi comuni;<br \/>\nin relazione a quanto disposto nell\u2019ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivit\u00e0 produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.<br \/>\n10) Per tutte le attivit\u00e0 non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalit\u00e0 di lavoro agile.<br \/>\n<strong>ART. 2<\/strong><br \/>\n<strong>(Disposizioni finali)<\/strong><br \/>\n1. Le disposizioni del presente decreto\u00a0producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.<br \/>\n2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.<br \/>\n3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome<br \/>\ndi Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<br \/>\n <div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Due articoli, due soli articoli per una misura che bloccher\u00e0 l\u2019italia da oggi a mercoledi 25 marzo. E\u2019 il contenuto del decreto firmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che inasprisce ulteriormente le misure per contenere il contagio da coronavirus contenute nel decreto di lunedi. 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