{"id":246464,"date":"2025-07-25T18:09:23","date_gmt":"2025-07-25T16:09:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/07\/25\/fine-vita-consulta-inammissibile-farmaco-somministrato-da-altri\/"},"modified":"2025-07-25T18:09:23","modified_gmt":"2025-07-25T16:09:23","slug":"fine-vita-consulta-inammissibile-farmaco-somministrato-da-altri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/07\/25\/fine-vita-consulta-inammissibile-farmaco-somministrato-da-altri\/","title":{"rendered":"Fine vita, Consulta \u201cInammissibile farmaco somministrato da altri\u201d"},"content":{"rendered":"<div>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Con la sentenza n. 132, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Il giudizio \u00e8 stato instaurato da una persona affetta da sclerosi multipla, la quale, trovandosi nelle condizioni indicate dalla sentenza numero 242 del 2019 per l&#8217;accesso al suicidio medicalmente assistito, come verificate dall&#8217;azienda sanitaria territorialmente competente, versa tuttavia nell&#8217;impossibilit\u00e0 di procedere all&#8217;autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell&#8217;uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all&#8217;attuazione autonoma del suicidio assistito, cio\u00e8 una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca o gli occhi, uniche modalit\u00e0 consentite dallo stato attuale di progressione della malattia.<br \/>Chiamato a pronunciarsi sul ricorso per provvedimento d&#8217;urgenza tramite il quale la persona aveva chiesto di accertare che il proprio diritto di autodeterminazione in materia di fine vita includa la possibilit\u00e0 di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi, il Tribunale di Firenze ha censurato l&#8217;articolo 579 del codice penale, che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilit\u00e0 di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volont\u00e0 del malato il quale, per impossibilit\u00e0 fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedervi in autonomia.<br \/>Secondo il rimettente, la punibilit\u00e0 della condotta del terzo impedirebbe al malato di attuare la propria scelta di fine vita per il dato meramente accidentale dell&#8217;incidenza della patologia sull&#8217;uso degli arti, venendosi in tal modo a determinare un&#8217;irragionevole disparit\u00e0 di trattamento rispetto ai pazienti che tale uso abbiano conservato e producendosi altres\u00ec una lesione del diritto del malato all&#8217;autodeterminazione.<br \/>Le questioni sono state dichiarate inammissibili perch\u00e8 &#8220;il giudice a quo non ha motivato in maniera n\u00e8 adeguata, n\u00e8 conclusiva, in merito alla reperibilit\u00e0 di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l&#8217;uso degli arti&#8221;. La Corte ha rilevato che l&#8217;ordinanza di rimessione si \u00e8 espressa sul punto con esclusivo richiamo all&#8217;interlocuzione intercorsa con l&#8217;azienda sanitaria locale, essendosi il giudice a quo arrestato a una &#8220;presa d&#8217;atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale&#8221;, mentre avrebbe dovuto coinvolgere &#8220;organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l&#8217;Istituto superiore di sanit\u00e0, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale&#8221;.<br \/>La sentenza precisa che ove tali dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa &#8220;avrebbe diritto ad avvalersene&#8221;.<br \/>La Corte afferma, infine, che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni di accesso all&#8217;opzione di fine vita &#8220;ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libert\u00e0 di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l&#8217;ausilio nel relativo impiego&#8221;. A tanto il Servizio sanitario nazionale \u00e8 tenuto &#8211; sottolinea la sentenza &#8211; &#8220;nell&#8217;esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che \u00e8, innanzitutto, presidio delle persone pi\u00f9 fragili&#8221;.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>&#8211; Foto IPA Agency &#8211;<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Con la sentenza n. 132, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. 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