{"id":239950,"date":"2025-05-20T00:28:17","date_gmt":"2025-05-19T22:28:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=239950"},"modified":"2025-05-20T09:16:22","modified_gmt":"2025-05-20T07:16:22","slug":"crisi-acr-messina-gli-scenari-possibili-sono-due","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/05\/20\/crisi-acr-messina-gli-scenari-possibili-sono-due\/","title":{"rendered":"Crisi ACR Messina: gli scenari possibili sono due"},"content":{"rendered":"\n<p>La <strong>Procura di Messina<\/strong>, com\u2019\u00e8 noto, la scorsa settimana ha avanzato richiesta di fallimento dell\u2019Acr Messina e, giorno 10 giugno 2025, il giudice fallimentare ha fissato l\u2019udienza per la trattazione della procedura. Tuttavia, per scongiurare il fallimento societario, l\u2019attuale propriet\u00e0 potrebbe attivare delle procedure finalizzate a risanare l\u2019azienda.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DUE SCENARI POSSIBILI<\/strong><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>primo scenario<\/strong> riguarda l\u2019attivazione di uno dei <strong>due <\/strong>strumenti a disposizione della aziende per evitare la procedura fallimentare. Si tratta dell\u2019apertura della \u201c<strong>crisi d\u2019impresa<\/strong>\u201d o del \u201c<strong>concordato preventivo fallimentare<\/strong>\u201d. Entrambe le procedure \u201c<strong>congelano<\/strong>\u201d di fatto il fallimento della societ\u00e0. Nel caso di una societ\u00e0 di calcio, viste le scadenze imminenti, potrebbero essere le uniche procedure \u201csnelle\u201d che consentirebbero al club di iscrivere la squadra al campionato di pertinenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Unica condizione \u2013 da un punto di vista Federale &#8211; \u00e8 comunque avere assolto agli impegni assunti con i tesserati nella stagione appena conclusa, quindi provvedere al pagamento di stipendi, oneri previdenziali e contributivi di calciatori e tesserati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>secondo scenario<\/strong>, nel caso in cui non venissero attivati gli strumenti giuridici della \u201c<strong>crisi d\u2019impresa<\/strong>\u201d o del \u201c<strong>concordato preventivo<\/strong>\u201d, \u00e8 la dichiarazione dello stato di insolvenza e quindi l\u2019avvio delle procedure fallimentari, con la nomina di un curatore fallimentare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CRISI D\u2019IMPRESA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019attuale propriet\u00e0 dell\u2019Acr Messina per evitare il fallimento, con tutte le conseguenze che ne possano derivare, potrebbe attivare uno strumento introdotto recentemente dalla legislazione in materia, esattamente a luglio 2022. Si tratta dell\u2019apertura della cosiddetta \u201ccrisi d\u2019impresa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Come riporta il sito <a href=\"https:\/\/agicap.com\">https:\/\/agicap.com<\/a> queste sono le azioni da intraprendere per evitare la bancarotta? In base al nuovo Codice, tutte le imprese devono dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo e contabile, grazie al quale sar\u00e0 pi\u00f9 agevole intercettare in anticipo la crisi. Una sorta di &#8220;kit per la diagnosi&#8221; di cui tutte le imprese dovranno disporre per mettere sotto osservazione nel breve periodo i flussi di cassa e, in un orizzonte medio-lungo, il <a href=\"https:\/\/agicap.com\/it\/articolo\/cosa-e-un-business-plan\/\">business plan<\/a>. Questo dar\u00e0 all\u2019azienda la possibilit\u00e0 di intervenire per tempo e, nell\u2019ipotesi pi\u00f9 rosea, rimettersi in sesto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il titolare di un\u2019impresa i passi da compiere sono i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>prima di tutto dotarsi di <strong>sistemi informativi per monitorare la situazione economico-finanziaria<\/strong> con l\u2019obiettivo di rilevare al pi\u00f9 presto eventuali segnali di crisi e attivarsi tempestivamente ai primi sintomi di crisi;<\/li><li>per le aziende che, in almeno uno dei due esercizi precedenti hanno superato, almeno uno dei tre limiti (il totale dell\u2019attivo dello stato patrimoniale \u00e8 maggiore di 2 milioni di euro; i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro; i dipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio superano le 10 unit\u00e0) sar\u00e0 obbligatorio <strong>nominare un organo di controllo o un revisore.<\/strong> Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria dell\u2019organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore per le SRL.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>CONCORDATO PREVENTIVO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il concordato preventivo \u00e8 uno strumento di centrale importanza nella regolazione della crisi d\u2019impresa, essendo il pi\u00f9 collaudato fra i mezzi di ristrutturazione delle realt\u00e0 produttive. Si tratta di un istituto finalizzato a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile mediante la liquidazione giudiziale. Il Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza (CCII), recentemente modificato dal D.lgs. n. 136\/2024, disciplina due tipologie di concordato preventivo, prevedendo regole diverse in ordine al contenuto del piano, alle modalit\u00e0 di voto, alle regole di distribuzione del valore, al giudizio di omologazione: il concordato preventivo in continuit\u00e0 aziendale e il concordato preventivo liquidatorio. Esaminiamo i profili essenziali di questo istituto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, nell\u2019ipotesi di ammissione dell\u2019imprenditore alla procedura di concordato, fissa la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di ammissione.<br>Inoltre, il Tribunale stabilisce un termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare il 50% delle spese che si presumono necessarie per l\u2019intera procedura o la minor somma, comunque non inferiore al 20% di tali spese, se determinato dal giudice.<br>L\u2019omologazione del decreto con cui si chiude la procedura di concordato deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda e detto termine pu\u00f2 essere prorogato dal tribunale, solo una volta, di 60 giorni.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Avverso la sentenza che dichiara il fallimento dell\u2019impresa il debitore o chiunque vi abbia interesse pu\u00f2 proporre reclamo con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d\u2019Appello nel termine perentorio di 30 giorni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FALLIMENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui l\u2019attuale propriet\u00e0 non dovesse attivare nessuno degli strumenti a disposizione verrebbero avviate le procedure fallimentari. In questo caso i tempi per \u201csalvare\u201d il titolo e garantire l\u2019iscrizione al campionato di pertinenza potrebbero essere molto ristretti. In caso di attivazione della procedura fallimentare verrebbe nominato un curatore fallimentare, il quale metter\u00e0 all\u2019asta il titolo e dare seguito alla cosiddetta cessione del ramo d\u2019azienda. Chi si aggiudica l\u2019asta rileverebbe la \u201c<strong>matricola<\/strong>\u201d, ma non \u00e8 detto che ci\u00f2 possa conciliarsi con i tempi previsti dalla Federazione gioco calcio. I soldi incassati verranno poi utilizzati per pagare i crediti e chi acquisisce rileva una societ\u00e0 sana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Procura di Messina, com\u2019\u00e8 noto, la scorsa settimana ha avanzato richiesta di fallimento dell\u2019Acr Messina e, giorno 10 giugno 2025, il giudice fallimentare ha fissato l\u2019udienza per la trattazione della procedura. 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