{"id":236814,"date":"2025-04-22T19:33:55","date_gmt":"2025-04-22T17:33:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/04\/22\/farmacia-dei-servizi-arriva-la-sentenza-del-tar-sicilia\/"},"modified":"2025-04-22T19:33:55","modified_gmt":"2025-04-22T17:33:55","slug":"farmacia-dei-servizi-arriva-la-sentenza-del-tar-sicilia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/04\/22\/farmacia-dei-servizi-arriva-la-sentenza-del-tar-sicilia\/","title":{"rendered":"Farmacia dei servizi, arriva la sentenza del Tar Sicilia"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 Il <strong>TAR Sicilia<\/strong> con le sentenze n. 882\/2025, 883\/2025, 884\/2025, 885\/2025, tutte pubblicate il 22 aprile 2025, si \u00e8 espresso sulla legittimit\u00e0 dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della farmacia dei servizi, ad eccezione dei soli atti che hanno consentito l\u2019utilizzo dei locali esterni alla farmacia per l\u2019esecuzione dei singoli servizi (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc).<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>Nei suddetti giudizi si sono costituiti l\u2019Ordine Provinciale dei Farmacisti di Palermo, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catania, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Agrigento, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Siracusa, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Enna e Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta.<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>La <strong>Fofi<\/strong> \u00e8 intervenuta \u201cad opponendum\u201d nei contenziosi attivati a livello locale a tutela degli interessi della professione.<\/p>\n<p>Nel rigettare pressoch\u00e9 integralmente i motivi di censura proposti dai ricorrenti (strutture autorizzate, accreditate e convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale ed operanti in Sicilia nell\u2019ambito dell\u2019assistenza specialistica ambulatoriale, e segnatamente nell\u2019ambito delle c.d. branche a visita, settore della cardiologia), aderendo a quanto invece esposto da FOFI in giudizio, il Tribunale ha, dapprima, riconosciuto il mutato ruolo delle farmacie, le quali oltre a quello tradizionale di distribuzione di prodotti farmaceutici, hanno assunto quello nuovo di erogazione di prestazione e servizi sanitari.<\/p>\n<p>Con particolare riferimento alle censure con le quali i ricorrenti deducono l\u2019illegittimit\u00e0 dei provvedimenti impugnati, il TAR ha chiarito la non equiparabilit\u00e0 tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 8 bis e ss. del d.lgs. n. 502\/92 e la diversit\u00e0 delle prestazioni rese nelle strutture sanitarie dei ricorrenti e quelle rese nell\u2019ambito della farmacia dei servizi (in forza della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal successivo d.lgs. n. 153 del 2009).<\/p>\n<p>Nel dettaglio, il TAR ha chiarito che \u201cci\u00f2 che si pu\u00f2 effettuare nella farmacia \u00e8 essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Analoghe considerazioni valgono per le mere prestazioni fisioterapiche su prescrizione medica, da un lato, e le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi, e le prescrizioni mediche, dall\u2019altro, che possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Tale diversit\u00e0 di prestazioni \u00e8 stata colta anche dalla giurisprudenza la quale \u2013 in sede di impugnativa del citato decreto del D.M. del 16 dicembre del 2010 \u2013 ha avuto modo di rilevare come l\u2019introduzione della farmacia dei servizi non contrasta con i servizi e le competenze specifiche resi da professionisti sanitari\u201d.<\/p>\n<p>In seguito alle novit\u00e0 legislative introdotte nel 2009 per le farmacie, alcune societ\u00e0 di analisi cliniche e relative associazioni rappresentative avevano lamentato che: a) in attuazione della nuova normativa, le farmacie avrebbero di fatto assunto le caratteristiche proprie dell\u2019ambulatorio medico, senza tuttavia soggiacere alle autorizzazioni e ai controlli necessari per tali strutture; b) la possibilit\u00e0 per le farmacie di erogare i menzionati servizi era fonte di danno alla salute per l\u2019intera collettivit\u00e0, attesa l\u2019assenza di un medico all\u2019interno della farmacia e la difficolt\u00e0 nell\u2019effettuare una corretta lettura dei risultati dei test autodiagnostici da parte del paziente.<\/p>\n<p>Sul punto il Giudice siciliano condivide e fa proprie le argomentazioni espresse dal TAR Lazio, in una sentenza del 2012, secondo cui \u201cnessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici \u00e8 stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilit\u00e0 di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione (\u00e8 sufficiente sul punto ricordare che le farmacie sono distribuite sul territorio, secondo la relativa pianta organica, che a ciascuna di esse assegna una zona geografica, perch\u00e9 possano provvedere alle esigenze dei relativi abitanti, senza particolari difficolt\u00e0 per gli stessi, in modo da servire senza eccessiva difficolt\u00e0 tutti gli interessati. In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che gi\u00e0 non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione\u201d (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 22 febbraio 2012, n. 1814).<\/p>\n<p>Inoltre, nel solco di precedenti giurisprudenziali del medesimo Tar lazio, evidenzia che la diversa tipologia di prestazioni svolte presso le farmacie rende giustificabili \u201ci diversi titoli di autorizzazione all\u2019esercizio delle relative attivit\u00e0\u201d rispetto a quanto previsto per gli ambulatori medici (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 20 febbraio 2012, n. 1701).<\/p>\n<p>L\u2019Organo giudicante, tra l\u2019altro, si conforma all\u2019orientamento del TAR Campania secondo cui \u201cl\u2019effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare da parte dei farmacisti (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 ausiliaria ai compiti del SSN e non costituisce un\u2019invasione delle competenze dei laboratori di analisi, poich\u00e9 non implica diagnosi o prescrizioni\u201d (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 14 novembre 2024, n. 6225).<\/p>\n<p>Peraltro, proprio la peculiare posizione giuridica delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell\u2019ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari esclude la sussistenza della dedotta violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria, del procedimento di cui all\u2019art. 8-sexies del D.lgs. n. 502\/1992 e del diritto alla salute dell\u2019utente.<\/p>\n<p>L\u2019autorizzazione di cui all\u2019art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 non riguarda le farmacie, le quali hanno un loro specifico regime che copre tutte le attivit\u00e0 che ivi si svolgono, comprese quelle legate alla farmacia dei servizi, e sono comunque soggette al potere ispettivo e di controllo di Regione e ASL, peraltro particolarmente stringente (l\u2019art. 127 del r.d. n. 1265 del 1934 dispone un\u2019ispezione almeno biennale, fatte salve ispezioni straordinarie).<\/p>\n<p>Infine l\u2019argomentazione delle quattro sentenze del Giudice siciliano in ordine alla legittimit\u00e0 delle tariffe praticate, riconducibili a prestazioni rese nell\u2019ambito della \u201cFarmacia dei Servizi\u201d, diverse e non equiparabili a quelle di competenza delle strutture ricorrenti.<\/p>\n<p>Il TAR Sicilia, nel confermare quanto gi\u00e0 rilevato in sede cautelare, ha accolto la sola censura proposta dai ricorrenti riguardante la possibilit\u00e0 di realizzare i servizi anche in locali esterni alla farmacia.<\/p>\n<p>Sul punto il Collegio ha affermato che \u201cnessuna norma statale vigente all\u2019epoca di adozione della nota censurata n. 35052 del 24.07.2024 legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell\u2019ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica. Il richiamo alla bozza del c.d. \u201cDDL semplificazioni 2024\u2033 costituisce pertanto un\u2019anticipazione non consentita, e dunque illegittima, rispetto ad una normativa, allo stato, insussistente\u201d.<\/p>\n<p>Si segnala al riguardo che il nuovo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private \u2013 il cui testo \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2025- risolve il nodo rilevato dal Tar siciliano.<\/p>\n<p>La Farmacia pu\u00f2 oggi utilizzare per l\u2019erogazione dei servizi sanitari anche locali limitrofi o distaccati esterni nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 20, comma 6 ed allegato 4 ACN Farmacie).<\/p>\n<p>Il ricorso era stato proposto da <strong>Federbiologi<\/strong> e alcune strutture convenzionate \u2013 con l\u2019intervento ad adiuvandum dell\u2019ordine dei biologi della Sicilia.<\/p>\n<p>Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche avevano impugnato gli atti dell\u2019<strong>Assessorato Regionale della Salute<\/strong> con cui era stata prevista, tra l\u2019altro, la possibilit\u00e0 delle farmacie di somministrare \u2013 anche fuori dai locali della farmacia stessa \u2013 i <em>\u201ctest autodiagnostici\u201d<\/em> (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonch\u00e9 di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali).<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito dei giudizi, \u00e8 intervenuto, chiedendo l\u2019accoglimento del ricorso, l\u2019<strong>Ordine dei Biologi della Sicilia<\/strong>, difeso dall\u2019avvocato <strong>Girolamo Rubino<\/strong>.<\/p>\n<p>Il legale ha rilevato come \u201ci provvedimenti fossero illegittimi, in quanto nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del <strong>Servizio sanitario nazionale<\/strong> nell\u2019ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica\u201d.<\/p>\n<p>Secondo i legali, il Tar ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che \u201cla possibilit\u00e0 di erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale in \u201c<em>locali esterni<\/em>\u201d rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perch\u00e9 in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate \u201c<em>presso le farmacie<\/em>\u201d\u201d.<\/p>\n<p>Il <strong>Tar<\/strong> ha, inoltre, rilevato \u2013 per quanto d\u2019interesse dell\u2019ordine dei biologi \u2013 che ci\u00f2 che si pu\u00f2 effettuare nella farmacia \u00e8 essenzialmente un test di autocontrollo, <em>\u201ccosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono essere fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>\u201cPertanto, per effetto delle pronunce, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale in locali esterni del tutto distaccati dalla farmacia stessa\u201d, concludono i legali.<\/p>\n<p>\u2013 Foto IPA Agency \u2013<\/p>\n<p>(ITALPRESS)<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 Il TAR Sicilia con le sentenze n. 882\/2025, 883\/2025, 884\/2025, 885\/2025, tutte pubblicate il 22 aprile 2025, si \u00e8 espresso sulla legittimit\u00e0 dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della farmacia dei servizi, ad eccezione dei soli atti che hanno consentito l\u2019utilizzo dei locali esterni alla farmacia per l\u2019esecuzione dei singoli servizi (telemedicina, holter 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