{"id":231881,"date":"2025-03-14T18:30:41","date_gmt":"2025-03-14T17:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/03\/14\/palermo-il-tar-da-ragione-ad-amg-energia-sui-costi-per-la-risoluzione-delle-interferenze-del-tram\/"},"modified":"2025-03-14T18:30:41","modified_gmt":"2025-03-14T17:30:41","slug":"palermo-il-tar-da-ragione-ad-amg-energia-sui-costi-per-la-risoluzione-delle-interferenze-del-tram","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/03\/14\/palermo-il-tar-da-ragione-ad-amg-energia-sui-costi-per-la-risoluzione-delle-interferenze-del-tram\/","title":{"rendered":"Palermo, il Tar d\u00e0 ragione ad AMG Energia sui costi per la risoluzione delle interferenze del tram"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 I costi della risoluzione delle <strong>interferenze tram<\/strong> non devono gravare sui gestori dei sottoservizi e quindi su <a href=\"https:\/\/www.italpress.com\/incontro-tra-amg-energia-e-gnv-scoma-sinergie-per-rifornimento-navi-a-gnl-anche-a-palermo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>AMG Energia<\/strong><\/a>. \u00c9 quanto ha deciso, si legge in una nota, la V sezione del <strong>Tar Sicilia Palermo,<\/strong> con sentenza numero 555 pubblicata il 13 marzo, che definisce il contenzioso pendente contro il Comune di Palermo per la vicenda tram e annulla la delibera di giunta comunale numero 262 adottata il 28 novembre 2022.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>L\u2019amministrazione comunale con questa delibera, sottolinea la nota, aveva imposto ai gestori dei sottoservizi a rete \u2013 tra cui AMG Energia per le reti di distribuzione metano di sua propriet\u00e0 e per gli impianti di pubblica illuminazione di propriet\u00e0 comunale \u2013 l\u2019onere economico della risoluzione delle interferenze, subordinando l\u2019avvio dei lavori della linea tranviaria alla rimozione, a spese dei gestori, delle infrastrutture situate, asseritamente in modo non conforme a legge, entro i 70 centimetri previsti per la piattaforma tranviaria.<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>I giudici amministrativi della V sezione del Tar hanno confermato quanto gi\u00e0 espresso nel 2023 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 587\/2023): in aderenza agli assunti della societ\u00e0 ricorrente Terna Elettrica Nazionale (rappresentata dagli avvocati C. Comand\u00e8, M. Carbone, F. Covone e A. Iacono) e di AMG Energia Spa (rappresentata dall\u2019avvocato Paola Corrao), hanno espressamente riconosciuto l\u2019erroneit\u00e0 dell\u2019interpretazione adottata dal Comune di Palermo sui costi di risoluzione delle interferenze e, conseguentemente, l\u2019illegittimit\u00e0 della delibera comunale impugnata per violazione dell\u2019articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici, difetto di istruttoria e mancanza di copertura finanziaria.<\/p>\n<p>Il Comune, evidenzia la nota, in violazione delle disposizioni dell\u2019articolo 27 del Codice dei contratti pubblici, con la delibera impugnata aveva autorizzato l\u2019avvio dei lavori per la realizzazione delle linee tranviarie senza aver previamente definito un piano di risoluzione delle interferenze e senza garantire la necessaria copertura finanziaria nel bilancio, trasferendo arbitrariamente i relativi costi sugli enti gestori \u2013 ossia le societ\u00e0 come AMG Energia Spa che amministrano reti o impianti di pubblici servizi potenzialmente interferenti con l\u2019opera pubblica \u2013 anzich\u00e9 sul soggetto aggiudicatore, a cui per legge spetta tale specifico onere. L\u2019articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici, che disciplina in modo specifico la gestione delle interferenze nella realizzazione delle opere pubbliche, si basa, invece, su un evidente e fondamentale principio logico-funzionale: i costi della rimozione delle interferenze devono gravare su chi realizza l\u2019opera e non su soggetti terzi che non hanno alcuna responsabilit\u00e0 nella scelta progettuale, n\u00e9 interesse diretto alla sua esecuzione. Le interferenze derivano dalla decisione pubblica di realizzare un\u2019opera su un\u2019area gi\u00e0 occupata da infrastrutture preesistenti; di conseguenza, \u00e8 del tutto irragionevole imporre ai gestori di tali infrastrutture l\u2019onere economico di adeguarsi a una scelta che non dipende da loro, bens\u00ec dall\u2019amministrazione che ha deciso di realizzare l\u2019opera pubblica.<\/p>\n<p>Il Comune di Palermo, tuttavia, prosegue la nota, ha disatteso tale disciplina, adottando la delibera impugnata senza aver preventivamente definito un piano di risoluzione delle interferenze e senza garantire la copertura finanziaria degli interventi, trasferendo, arbitrariamente e in violazione dell\u2019articolo 27 del Codice dei contratti, gli oneri sugli enti gestori tra cui anche la sua societ\u00e0 interamente partecipata AMG Energia Spa. L\u2019erroneit\u00e0 della determinazione amministrativa assunta, si legge sempre nella nota, era stata gi\u00e0 in precedenza confermata anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza numero 587\/2023, pronunciata nell\u2019ambito di altro contenzioso relativo alla medesima vicenda oggetto del presente giudizio.<\/p>\n<p>In quella sede, il Cga, esaminando l\u2019impugnazione di atti prodromici adottati dal Comune di Palermo in sede di conferenza di servizi, nei quali era stata prevista l\u2019allocazione dei costi di risoluzione delle interferenze in capo agli enti gestori, aveva affermato l\u2019illegittimit\u00e0 di tali determinazioni, ritenendole in contrasto con la disciplina dell\u2019articolo 27 del Codice appalti ed escludendo altres\u00ec la possibilit\u00e0 di applicare l\u2019articolo 28 del Codice della Strada erroneamente invocato dal Comune di Palermo, in ragione del principio di specialit\u00e0, che rende prevalente la disciplina dettata dal Codice dei Contratti pubblici rispetto a quella prevista per le interferenze nella viabilit\u00e0 ordinaria.<\/p>\n<p>In ultimo, con la sentenza pubblicata il 13 marzo i giudici amministrativi hanno altres\u00ec ritenuto erronea e frutto di un macroscopico difetto di istruttoria la delibera di giunta anche nella parte in cui l\u2019Amministrazione comunale ritiene arbitrariamente di limitare gli interventi di risoluzione delle interferenze ai soli sottoservizi collocati entro i 70 cm dalla piattaforma tranviaria, senza considerare le effettive implicazioni per le infrastrutture preesistenti e la loro gestione.<\/p>\n<h2>Le parole del presidente Scoma<\/h2>\n<p><em>\u201cSu questa vicenda la sentenza del Tar arriva dopo la pronuncia del Cga e, ancora una volta, d\u00e0 ragione ad AMG Energia<\/em> \u2013 dichiara il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma -. S<em>cardina un paradigma che purtroppo da sempre colpisce le societ\u00e0 partecipate e cio\u00e8 il fatto di venire considerate dal Comune di Palermo non come costole e bracci operativi dell\u2019amministrazione centrale ma come mera controparte. Non una risorsa da valorizzare e tutelare ma quasi un nemico. L\u2019azienda, gi\u00e0 con la precedente amministrazione comunale, di fronte al rischio di andare in default per gli oneri (non preventivati e improduttivi) legati alla risoluzione delle interferenze, si \u00e8 dovuta difendere. Purtroppo la linea del Comune \u00e8 rimasta immutata tanto che, durante la pendenza del giudizio di appello innanzi al Cga (che poi ha dato ragione ad AMG Energia), \u00e8 seguita una nuova delibera di Giunta e in ultimo una causa civile. La sentenza conferma che c\u2019\u00e8 un difetto di progettazione a monte da parte del Comune ed \u00e8 la dimostrazione dell\u2019ovvio: le criticit\u00e0 legate ad un\u2019errata valutazione dell\u2019impatto dell\u2019opera non possono essere scaricate sugli enti gestori e a maggior ragione su AMG Energia, come se fosse un\u2019entit\u00e0 terza, differente dall\u2019amministrazione cittadina da cui, invece, siamo interamente partecipati\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>\u2013 foto ufficio stampa AMG Energia \u2013<\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 I costi della risoluzione delle interferenze tram non devono gravare sui gestori dei sottoservizi e quindi su AMG Energia. \u00c9 quanto ha deciso, si legge in una nota, la V sezione del Tar Sicilia Palermo, con sentenza numero 555 pubblicata il 13 marzo, che definisce il contenzioso pendente contro il Comune di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":231882,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[2449],"tags":[783],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/20240103_0780.jpg","author_info":{"display_name":"Admin","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/admin\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/231881"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=231881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/231881\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/231882"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=231881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=231881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=231881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}