{"id":230727,"date":"2025-03-05T18:00:43","date_gmt":"2025-03-05T17:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/03\/05\/societa-pretende-10-000-euro-da-un-consumatore-il-tribunale-blocca-la-richiesta\/"},"modified":"2025-03-05T18:00:43","modified_gmt":"2025-03-05T17:00:43","slug":"societa-pretende-10-000-euro-da-un-consumatore-il-tribunale-blocca-la-richiesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/03\/05\/societa-pretende-10-000-euro-da-un-consumatore-il-tribunale-blocca-la-richiesta\/","title":{"rendered":"Societ\u00e0 pretende 10.000 euro da un consumatore, il tribunale blocca la richiesta"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 Una signora palermitana si \u00e8 trovata di fronte a una richiesta di pagamento di quasi 10.000 euro avanzata da una societ\u00e0 cessionaria del credito, nonostante non avesse mai avuto rapporti con tale societ\u00e0. Grazie all\u2019assistenza legale dello studio <strong>Palmigiano e Associati<\/strong>, il<strong> tribunale di Palermo ha riconosciuto che la richiesta era illegittima, dichiarando che la societ\u00e0 non aveva titolo per richiedere la somma.<\/strong><div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>La vicenda ha avuto inizio nel 2012, quando la signora aveva ottenuto da una nota finanziaria due aperture di credito a tempo indeterminato per un totale di 3.000 euro. Tuttavia, nel 2019, ha ricevuto una comunicazione da una diversa societ\u00e0 che si dichiarava cessionaria del credito e pretendeva l\u2019immediato pagamento di 9.648,75 euro, seguito da un decreto ingiuntivo. Spaventata dall\u2019importo sproporzionato e dalla richiesta proveniente da un soggetto con cui non aveva mai avuto rapporti, ha deciso di rivolgersi allo studio legale Palmigiano e Associati, che da anni si occupa di diritto bancario.<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>Gli avvocati <strong>Alessandro Palmigiano ed Elisabetta Violante<\/strong> hanno sollevato diverse criticit\u00e0: l\u2019applicazione di tassi eccessivamente elevati nel calcolo dell\u2019importo, la mancata considerazione della polizza assicurativa obbligatoria gi\u00e0 versata dalla cliente, l\u2019assenza di prove sufficienti sulla titolarit\u00e0 del credito. Il contratto presentato dalla societ\u00e0 cessionaria non conteneva riferimenti specifici alla posizione della cliente, e anche la dichiarazione della finanziaria originaria non costituiva prova adeguata della cessione.<\/p>\n<p><strong>Il tribunale di Palermo, terza sezione civile, con sentenza n. 556\/2025, ha dato ragione alla consumatrice<\/strong>, ribadendo il principio giuridico secondo cui la parte che avanza una pretesa deve dimostrare la propria legittimazione attiva. Il giudice Adriana Pandolfo ha evidenziato che la societ\u00e0 non ha fornito adeguata documentazione che attestasse la cessione del credito in suo favore<em>: \u00abFacendo applicazione dell\u2019ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, sarebbe spettato all\u2019opposta provare compiutamente, ai sensi dell\u2019art. 2697 cc, la propria titolarit\u00e0 soggettiva (Cass., SS.UU., n. 2951\/2016), appare evidente che l\u2019opposta non ha assolto all\u2019onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l\u2019insufficienza probatoria dell\u2019intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente (originaria titolare del credito de quo) e la consequenziale successione nella titolarit\u00e0 del rapporto\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Anche il Tribunale di Termini Imerese conferma la linea in un caso analogo che ha visto protagonista un professionista per un mutuo di 250.000 euro per l\u2019acquisto della prima casa. Nel 2023 ha ricevuto da una societ\u00e0 terza un atto di precetto e un pignoramento di quasi 45.000 euro per rate bloccate nel periodo Covid. Il tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 209\/2025 di Giovanna Debernardi, ha riconosciuto l\u2019illegittimit\u00e0 della pretesa per mancanza di prova della cessione del credito.<\/p>\n<p><em>\u201cSono lieto dei risultati ottenuti<\/em> \u2013 <strong>ha commentato l\u2019avvocato Alessandro Palmigiano<\/strong> \u2013.<em> Purtroppo, accade sovente che i consumatori e le imprese rimangano vittime di un sistema a \u201cscatole cinesi\u201d ed \u00e8, quindi, importante far visionare i documenti per verificarne la correttezza. \u00c8 infatti fondamentale verificare che chi asserisce di vantare un credito, dimostri di avere titolo per farlo\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>-foto ufficio stampa studio legale Palmigiano e Associati, da sinistra Elisabetta Violante e Alessandro Palmigiano-<br \/>\n(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 Una signora palermitana si \u00e8 trovata di fronte a una richiesta di pagamento di quasi 10.000 euro avanzata da una societ\u00e0 cessionaria del credito, nonostante non avesse mai avuto rapporti con tale societ\u00e0. 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