{"id":218457,"date":"2024-11-14T22:05:37","date_gmt":"2024-11-14T21:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/11\/14\/per-la-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-sullautonomia\/"},"modified":"2024-11-14T22:05:37","modified_gmt":"2024-11-14T21:05:37","slug":"per-la-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-sullautonomia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/11\/14\/per-la-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-sullautonomia\/","title":{"rendered":"Per la Consulta illegittime alcune disposizioni sull\u2019autonomia"},"content":{"rendered":"<div>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 dell&#8217;intera legge sull&#8217;autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell&#8217;art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all&#8217;esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della societ\u00e0 e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, \u00e8 il principio costituzionale di sussidiariet\u00e0 che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l&#8217;autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l&#8217;efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilit\u00e0 politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.<br \/>\nLa Corte, nell&#8217;esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del presidente del Consiglio dei ministri e gli atti d&#8217;intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l&#8217;incostituzionalit\u00e0 dei seguenti profili della legge: la possibilit\u00e0 che l&#8217;intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiariet\u00e0; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l&#8217;aggiornamento dei Lep; il ricorso alla procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep con Dpcm, sino all&#8217;entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep. La possibilit\u00e0 di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l&#8217;andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che &#8211; dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all&#8217;esercizio delle funzioni trasferite &#8211; non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni; la facoltativit\u00e0, piuttosto che la doverosit\u00e0, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidariet\u00e0 e unit\u00e0 della Repubblica; l&#8217;estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell&#8217;art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. La Consulta osserva che spetta al Parlamento, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalit\u00e0, colmare i vuoti derivanti dall&#8217;accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalit\u00e0 della legge.<br \/>\n(ITALPRESS).<br \/>\n-Foto: Agenzia Fotogramma-<\/div>\n<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 dell&#8217;intera legge sull&#8217;autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. 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