{"id":201800,"date":"2024-06-19T16:03:03","date_gmt":"2024-06-19T14:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/06\/19\/asp-palermo-dovra-pagare-rimborso-a-studio-odontoiatrico-attivo-durante-covid\/"},"modified":"2024-06-19T16:03:03","modified_gmt":"2024-06-19T14:03:03","slug":"asp-palermo-dovra-pagare-rimborso-a-studio-odontoiatrico-attivo-durante-covid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/06\/19\/asp-palermo-dovra-pagare-rimborso-a-studio-odontoiatrico-attivo-durante-covid\/","title":{"rendered":"Asp Palermo dovr\u00e0 pagare rimborso a studio odontoiatrico attivo durante Covid"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 L\u2019Asp di Palermo rischia di dover pagare rimborsi a pioggia alle strutture sanitarie convenzionate che hanno garantito prestazioni assistenziali durante la pandemia da Covid-19. C\u2019\u00e8 una sentenza della V sezione civile del tribunale di Palermo che accende i riflettori su un capitolo delicatissimo. Il giudice ha infatti condannato l\u2019Asp di Palermo ad erogare l\u2019indennit\u00e0 Covid a uno studio odontoiatrico che l\u2019azienda sanitaria invece aveva negato, credendo che la legge regionale che prevedeva queste somme, fosse stata abrogata dalla normativa nazionale emergenziale. E invece cos\u00ec non \u00e8, secondo il tribunale, e l\u2019Asp dovr\u00e0 adesso sborsare quasi 40 mila euro tra indennit\u00e0 di funzione Covid e spese legali. La struttura odontoiatrica \u00e8 stata assistita dagli avvocati Alessandro Palmigiano e Marco Cassata, dello studio legale Palmigiano e Associati.<br \/>\nLa vicenda riguarda uno studio medico di Palermo, che da anni svolge attivit\u00e0 nella branca odontoiatrica quale struttura specialistica privata accreditata con il sistema sanitario regionale. La legge regionale 9\/2020 della Regione aveva previsto che alle strutture accreditate venisse riconosciuto, per ciascun mese e per tutto il periodo Covid, un\u2019indennit\u00e0 di funzione pari a 1\/12 del budget assegnato per il 2019 (si trattava sostanzialmente di un sostegno per il lavoro aggiuntivo e costante svolto durante la pandemia).<br \/>\nMa quando lo studio medico ne ha fatto richiesta all\u2019Asp, si \u00e8 vista negare queste somme. L\u2019azienda sanitaria di Palermo, avrebbe infatti ritenuto che la legge regionale fosse stata abrogata dalla normativa nazionale emergenziale. In particolare, avrebbe affermato che l\u2019art 4 del DL 34\/2020, il quale prevedeva il pagamento di una tantum alle strutture per sopravvivere al periodo della pandemia, avesse fatto venir meno l\u2019impegno della Regione.<br \/>\nLa struttura odontoiatrica si \u00e8 cos\u00ec rivolta allo studio legale Palmigiano e Associati per avviare una causa. Gli avvocati Palmigiano e Cassata hanno contestato la posizione dell\u2019Asp: la norma nazionale non avrebbe mai potuto abrogare la legge nazionale, sia per questioni formali che sostanziali. In particolare, la norma statale citata dall\u2019Asp era una \u201clegge provvedimento\u201d, avente i caratteri della concretezza, che non poteva avere la meglio sulla legge regionale, soprattutto nel caso della Regione Siciliana, con poteri speciali e peculiarit\u00e0 nel settore della sanit\u00e0. Inoltre, non risultava applicabile al caso, anche nel merito.<br \/>\nLo studio medico, infatti, non aveva mai sospeso l\u2019attivit\u00e0 sanitaria nel periodo emergenziale, continuando ad erogare i propri servizi, cos\u00ec come veniva documentato durante la causa.<br \/>\nIl giudice della V sezione civile del tribunale di Palermo, Emanuela Piazza, ha dato ragione a Palmigiano ed Associati, ritenendo corretto il conteggio relativo al periodo Covid, esprimendosi con queste parole: \u201cTrattasi di un contributo una tantum legato all\u2019emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivit\u00e0 previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l\u2019anno 2020. Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo anche per la mancanza del presupposto oggettivo, ossia la sospensione dell\u2019attivit\u00e0. Ed infatti, l\u2019odierna ricorrente non ha mai sospeso l\u2019attivit\u00e0 sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad erogare i propri servizi in favore degli utenti\u201d<br \/>\nSulla base di ci\u00f2, l\u2019Asp \u00e8 stata condannata al pagamento di quasi 40.000 euro tra indennit\u00e0 di funzione Covid e spese legali.<br \/>\n\u201cLa sentenza, interpretando in maniera corretta le norme, ha chiarito il diritto delle strutture sanitarie ad ottenere le somme \u2013 hanno commentato Alessandro Palmigiano e Marco Cassata -. Gli studi medici convenzionati che hanno garantito l\u2019attivit\u00e0 durante la pandemia, possono quindi ancora agire, chiedendo di avere riconosciuto quanto dovuto per il lavoro svolto durante il Covid, affrontando rischi e pericoli\u201d.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>\u2013 Foto: ufficio stampa Studio Palmigiano \u2013<br \/>\n(ITALPRESS).<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 L\u2019Asp di Palermo rischia di dover pagare rimborsi a pioggia alle strutture sanitarie convenzionate che hanno garantito prestazioni assistenziali durante la pandemia da Covid-19. C\u2019\u00e8 una sentenza della V sezione civile del tribunale di Palermo che accende i riflettori su un capitolo delicatissimo. 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