{"id":196304,"date":"2024-05-01T00:08:02","date_gmt":"2024-04-30T22:08:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/04\/30\/fisco-il-cdm-vara-la-revisione-irpef-e-ires\/"},"modified":"2024-05-01T17:56:13","modified_gmt":"2024-05-01T15:56:13","slug":"fisco-il-cdm-vara-la-revisione-irpef-e-ires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/05\/01\/fisco-il-cdm-vara-la-revisione-irpef-e-ires\/","title":{"rendered":"Fisco, il Cdm vara la revisione Irpef e Ires"},"content":{"rendered":"<div>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle societ\u00e0 e degli enti (IRES).<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>Redditi dei terreni<br \/>Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito \u00e8 correlato esclusivamente alle attivit\u00e0 agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attivit\u00e0 non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette &#8216;colture fuori suol\u00f2 (es. attivit\u00e0 idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrer\u00e0 alla formazione del reddito d&#8217;impresa), e le attivit\u00e0 dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell&#8217;ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>Redditi da lavoro dipendente<br \/>Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.<br \/>Inoltre, nelle more dell&#8217;introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilit\u00e0, si prevede l&#8217;erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un&#8217;indennit\u00e0 di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell&#8217;anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:<br \/>&#8211;\treddito complessivo non superiore a 28.000 euro;<br \/>&#8211;\tconiuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l&#8217;altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;<br \/>&#8211;\timposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d&#8217;importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.<\/p>\n<p>Redditi da lavoro autonomo<br \/>Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensivit\u00e0 (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall&#8217;esercizio di arti e professioni sar\u00e0 costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta in relazione all&#8217;attivit\u00e0 artistica o professionale e l&#8217;ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l&#8217;uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l&#8217;esercizio di tali attivit\u00e0 e per i servizi ad essi connessi.<br \/>Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell&#8217;esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).<br \/>Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, societ\u00e0 ed enti, comunque riferibili all&#8217;attivit\u00e0 artistica professionale.<\/p>\n<p>Si prevede un&#8217;apposita disciplina relativa alla deducibilit\u00e0 delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell&#8217;esercizio di arti e professioni.<br \/>Si introduce il principio di neutralit\u00e0 fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a societ\u00e0 tra professionisti; apporti in associazioni senza personalit\u00e0 giuridica costituite fra persone fisiche per l&#8217;esercizio in forma associata di arti e professioni o in societ\u00e0 semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o societ\u00e0 semplici in altre associazioni o societ\u00e0 costituite per l&#8217;esercizio in forma associata di arti e professioni o in societ\u00e0 tra professionisti.<br \/>In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:<br \/>&#8211;\tin materia di redditi da lavoro autonomo, l&#8217;applicazione \u00e8 prevista a partire dal periodo d&#8217;imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;<br \/>&#8211;\tin relazione alle spese sostenute per l&#8217;esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilit\u00e0 delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;<br \/>&#8211;\tin materia d&#8217;imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.<\/p>\n<p>Redditi diversi<br \/>Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell&#8217;imposta sulle donazioni nonch\u00e8 di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non pi\u00f9 di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell&#8217;imposta sulle donazioni nonch\u00e8 di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.<br \/>&#8211;\tDisposizioni in materia di redditi d&#8217;impresa<br \/>Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.<br \/>In materia di determinazione della base imponibile delle societ\u00e0 e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:<br \/>&#8211;\tdelle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalit\u00e0, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell&#8217;esercizio in cui sono incassati;<br \/>&#8211;\tdella valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;<br \/>&#8211;\tdelle differenze sui cambi.<\/p>\n<p>Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l&#8217;omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.<br \/>Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell&#8217;esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilit\u00e0, per la societ\u00e0 conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva (da versare in un&#8217;unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all&#8217;azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all&#8217;entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.<\/p>\n<p>Disposizioni ulteriori<br \/>Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle societ\u00e0 residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in societ\u00e0 e di liquidazione.<\/p>\n<p>&#8211; Foto: Agenzia Fotogramma &#8211;<\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[446,4],"tags":[783],"featured_image_src":null,"author_info":{"display_name":"Admin","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/admin\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/196304"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=196304"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/196304\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":196332,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/196304\/revisions\/196332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=196304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=196304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=196304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}