{"id":192516,"date":"2024-03-26T18:08:03","date_gmt":"2024-03-26T17:08:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/03\/26\/acerbi-assolto-per-il-presunto-insulto-razzista-a-juan-jesus\/"},"modified":"2024-03-26T18:08:03","modified_gmt":"2024-03-26T17:08:03","slug":"acerbi-assolto-per-il-presunto-insulto-razzista-a-juan-jesus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/03\/26\/acerbi-assolto-per-il-presunto-insulto-razzista-a-juan-jesus\/","title":{"rendered":"Acerbi assolto per il presunto insulto razzista a Juan Jesus"},"content":{"rendered":"<div>MILANO (ITALPRESS) &#8211; Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell&#8217;Inter e della Nazionale Francesco Acerbi ai sensi dell&#8217;articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso del presunto insulto razzista nei confronti del calciatore del<br \/>Napoli Juan Jesus. Il giudice ha &#8220;ritenuto che non si raggiunge<br \/>nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa<br \/>il contenuto sicuramente discriminatorio dell&#8217;offesa recata&#8221;.<br \/>Il Giudice Sportivo ha deciso &#8220;vista la documentazione pervenuta<br \/>dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei<br \/>diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco<br \/>depositato dal calciatore Juan Jesus, nonch\u00e8 lo stralcio della<br \/>registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro\/Sala VAR; sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo&#8221;. L&#8217;episodio \u00e8 avvenuto al 13&#8242; del secondo tempo della sfida tra Inter e Napoli del 7 marzo scorso: l&#8217;arbitro ha riferito &#8220;quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi&#8221;, il giudice sottolinea &#8220;la piena disponibilit\u00e0 manifestata dall&#8217;Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l&#8217;interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un&#8217;interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo&#8221;. Il giudice ha anche deciso &#8220;rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l&#8217;ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall&#8217;atto del proferimento di alcune parole da parte dell&#8217;Acerbi nei confronti di Juan Jesus \u00e8 sicuramente compatibile con l&#8217;espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalit\u00e0 tali cio\u00e8 da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo &#8220;offendente&#8221;, il cui contenuto discriminatorio per\u00f2, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore &#8220;offeso&#8221; (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale&#8221;.<br \/>Il giudice sportivo ha anche &#8220;rilevato, altres\u00ec, che la condotta<br \/>discriminatoria, per la sua intrinseca gravit\u00e0 e intollerabilit\u00e0,<br \/>perdipi\u00f9 quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla<br \/>religione della persona, deve essere sanzionata con la massima<br \/>severit\u00e0 a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme<br \/>internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che<br \/>l&#8217;irrogazione di sanzioni cos\u00ec gravose sia corrispondentemente<br \/>assistita da un bench\u00e8 minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al<br \/>riguardo una ragionevole certezza; rilevato che nella fattispecie<br \/>la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti \u00e8<br \/>teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei<br \/>fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell&#8217;offesa ma<br \/>rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle<br \/>parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto<br \/>probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di<br \/>tipo testimoniale&#8221;.<br \/>&#8211; foto Image &#8211;<br \/>(ITALPRESS).<\/div>\n<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MILANO (ITALPRESS) &#8211; Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell&#8217;Inter e della Nazionale Francesco Acerbi ai sensi dell&#8217;articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso del presunto insulto razzista nei confronti del calciatore delNapoli Juan Jesus. 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