{"id":184747,"date":"2024-01-24T14:08:03","date_gmt":"2024-01-24T13:08:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/01\/24\/direttiva-del-mit-no-a-limiti-di-velocita-generalizzati\/"},"modified":"2024-01-24T14:08:03","modified_gmt":"2024-01-24T13:08:03","slug":"direttiva-del-mit-no-a-limiti-di-velocita-generalizzati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2024\/01\/24\/direttiva-del-mit-no-a-limiti-di-velocita-generalizzati\/","title":{"rendered":"Direttiva del Mit \u201cNo a limiti di velocit\u00e0 generalizzati\u201d"},"content":{"rendered":"<div>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocit\u00e0 nel contesto urbano risulta di per s\u00e8 arbitraria, in quanto la regolazione della circolazione stradale deve essere operata in maniera capillare, in ragione delle caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada&#8221;. E&#8217; quanto contenuto nella direttiva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltrato ai ministeri competenti e all&#8217;Anci sui limiti di velocit\u00e0, a seguito dell&#8217;ordinanza del Comune di Bologna che ha istituito in citt\u00e0 il limite massimo di circolazione a 30 km\/h. Secondo il Mit, la ponderazione dei limiti di velocit\u00e0 deve essere valutata non solo rispetto all&#8217;innalzamento del limite massimo di velocit\u00e0 da 50 km\/h a 70 km\/h, ma anche rispetto all&#8217;introduzione di limiti massimi inferiori ai 50 km\/h, nella consapevolezza che l&#8217;imposizione generalizzata di limiti di velocit\u00e0 eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione e, conseguentemente, risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonch\u00e8 dell&#8217;ordinata regolazione del traffico, creando &#8220;ingorghi e code&#8221; stradali.<br \/>E&#8217; evidente, quindi, che &#8220;i provvedimenti adottati dagli enti proprietari delle strade devono essere informati ad un approccio capillare, consistente nell&#8217;introduzione di deroghe rispetto al limite generale dei 50 km\/h solo per aree delimitate, perch\u00e8 solo tale approccio consente di fornire adeguate motivazioni in ordine alle ragioni che giustificano il ricorso ad una diversa regolazione del traffico, a tutela di primarie esigenze della collettivit\u00e0. Analogamente, si giustificano anche deroghe al predetto limite generale dei 50 km\/h temporalmente delimitate, ad esempio in ragione dell&#8217;esigenza di imporre limiti diversi da quelli previsti dal legislatore in presenza di afflussi turistici nei periodi di alta stagionalit\u00e0, ovvero in coincidenza con flussi straordinari di traffico&#8221;. Secondo la direttiva, con una condivisione voluta dal ministro, Matteo Salvini, &#8220;solo un approccio di tale natura consente di comprendere se la ponderazione degli interessi attinenti alla pluralit\u00e0 di interessi pubblici spinge, in ragione delle specifiche esigenze dell&#8217;ambito stradale di riferimento, verso il mantenimento di limiti massimi di circolazione coerenti con la previsione dell&#8217;articolo 142, comma 1, ovvero verso la fissazione di limiti pi\u00f9 elevati (fino alla soglia massima di 70 km\/h) o ancora verso l&#8217;imposizione di limiti inferiori ai 50 km\/h&#8221;.<br \/>Se il bilanciamento degli interessi coinvolti fosse disatteso o irragionevole, \u00e8 lo stesso legislatore a riconoscere in capo al ministro competente il potere di &#8220;modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1&#8221;. Secondo la direttiva, inoltre, questi criteri sono coerenti con l&#8217;impianto delineato dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, sottoposto alle valutazioni del CIPESS, laddove il riferimento alle cd. &#8220;zone 30&#8221; non ha valenza assoluta e generale, bens\u00ec si richiama l&#8217;opportunit\u00e0 di prevederle comunque nel rispetto di &#8220;principi di credibilit\u00e0 e coerenza&#8221; nonch\u00e8, con specifico riferimento all&#8217;ambito urbano, si suggerisce &#8220;una chiara individuazione della viabilit\u00e0 a 50 km\/h e delle zone a 30 km\/h&#8221; a valle di una &#8220;revisione della gerarchizzazione delle strade&#8221;.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>&#8211; Foto: Agenzia Fotogramma &#8211;<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocit\u00e0 nel contesto urbano risulta di per s\u00e8 arbitraria, in quanto la regolazione della circolazione stradale deve essere operata in maniera capillare, in ragione delle caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada&#8221;. 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