{"id":182419,"date":"2023-12-30T09:08:01","date_gmt":"2023-12-30T08:08:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/12\/30\/santalucia-la-legge-bavaglio-e-sbagliata\/"},"modified":"2023-12-30T09:08:01","modified_gmt":"2023-12-30T08:08:01","slug":"santalucia-la-legge-bavaglio-e-sbagliata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/12\/30\/santalucia-la-legge-bavaglio-e-sbagliata\/","title":{"rendered":"Santalucia \u201cLa legge bavaglio \u00e8 sbagliata\u201d"},"content":{"rendered":"<div>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il bavaglio Costa contro i giornalisti? &#8220;E&#8217; una norma sbagliata, che peraltro non pu\u00f2 realizzare il fine che si prefigge&#8221;. Cos\u00ec, in un&#8217;intervista a la Repubblica, il presidente dell&#8217;Anm Giuseppe Santalucia che, tecnicamente, rivela il danno prodotto dall&#8217;emendamento del responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa &#8220;ai diritti delle persone, al processo, alla sua strutturademocratica&#8221;. &#8220;Comunque il contenuto dell&#8217;ordinanza di custodia potr\u00e0 essere pubblicato, e quindi si affida al giornalista il compito di riassumerne il testo, quando \u00e8 meglio, per lo stesso indagato, che l&#8217;ordinanza sia conoscibile per ci\u00f2 che \u00e8 oggettivamente, e non per le mediazioni di riassunto del cronista&#8221;, aggiunge. Alla domanda se, in merito all&#8217;indagine romana su Verdini junior, la norma Costa, se fosse operativa, occulterebbe le responsabilit\u00e0 degli indagati, risponde: &#8220;No, non avrebbe questo effetto perch\u00e8 l&#8217;arresto e i suoi motivi certamente sarebbero conosciuti, ma impedirebbe, in casi come questo di particolare complessit\u00e0, una conoscenza compiuta e corretta di ci\u00f2 che \u00e8 accaduto&#8221;. <br \/>Santalucia ritiene che il blackout della comunicazione danneggerebbe anche gli stessi imputati e indagati, &#8220;perch\u00e8 espone in modo del tutto inutile al rischio di informazioni distorte, imprecise, incomplete&#8221;. &#8220;Il danno per l&#8217;imputato &#8211; spiega &#8211; \u00e8 che l&#8217;ordinanza non potr\u00e0 essere conosciuta, fino alla conclusione dell&#8217;udienza preliminare, per ci\u00f2 che contiene e per ci\u00f2 che il giudice che l&#8217;ha emessa ha ritenuto rilevante. Ancora una volta il passaggio attraverso l&#8217;interpretazione del singolo giornalista, che gioco forza potr\u00e0 enfatizzare alcuni passaggi, minimizzarne o addirittura ometterne altri, non significa affatto rendere un buon servizio ai diritti dell&#8217;indagato&#8221;. &#8220;Questo emendamento &#8211; sottolinea &#8211; tradisce una concezione del processo penale antistorica e in contrasto con i principi costituzionali che reggono l&#8217;esercizio della giurisdizione. Ci\u00f2 che avviene nel processo dev&#8217;essere conosciuto, salvo eccezioni. Invece quest&#8217;emendamento, per una malintesa concezione della cosiddetta gogna mediatica, pretende di oscurare ci\u00f2 che invece deve essere conosciuto&#8221;.<br \/>&#8220;Intanto, chiarisco che se l&#8217;emendamento diventer\u00e0 legge, questa nuova regola dovr\u00e0 essere interamente applicata da tutti, anche dai magistrati&#8221;, prosegue Santalucia, sottolineando che &#8220;il divieto di Costa attiene alla pubblicazione, ma fortunatamente non si arriva fino a segretare del tutto l&#8217;ordinanza cautelare. Per il semplice motivo che tutti gli atti segreti non sono pubblicabili, ma che non tutti gli atti non pubblicabili sono segreti&#8221;.<br \/>&#8220;L&#8217;attuale emendamento Costa &#8211; puntalizza &#8211; vieta la pubblicazione anche parziale dell&#8217;ordinanza. Ma non interferisce con la disposizione del codice di procedura penale &#8211; il comma sette dell&#8217;articolo 114 &#8211; che consente sempre &#8216;la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segret\u00f2&#8221;. All&#8217;osservazione sollevata che dopo la norma Costa l&#8217;ordinanza sar\u00e0 segreta, risponde &#8220;No, l&#8217;ordinanza sar\u00e0 solo non pubblicabile, anche solo parzialmente&#8221;. &#8220;Non ci potranno essere pubblicazioni integrali o parziali del testo &#8211; dice -, ma potr\u00e0 uscire solo il contenuto nella forma del riassunto, e io giudico questo uno svantaggio per tutti, ivi compreso l&#8217;indagato&#8221;. &#8220;Se l&#8217;ordinanza sar\u00e0 pubblicabile nel suo contenuto &#8211; prosegue &#8211; dovr\u00e0 essere necessariamente conosciuta dai giornalisti che potranno solo riassumerla, ma dovranno leggerla e conoscerla, quindi non vedo una possibile violazione&#8221;. &#8220;La norma vive per quello che \u00e8. In questo senso, ribadisco le mie perplessit\u00e0 su un emendamento che non solo non ottiene il risultato auspicato, ma rischia pure di incentivare le distorsioni del cosiddetto processo mediatico&#8221;, osserva Santalucia, secondo cui &#8220;se ci sar\u00e0 un divieto di pubblicazione \u00e8 ovvio che il giornalista non potr\u00e0 chiederne ufficialmente copia a fini di pubblicazione, ma continueranno a circolare le copie delle ordinanze, in un sottobosco assai poco regolato di consegne informali, ma non per questo illegali&#8221;.<br \/>&#8211; foto Agenzia Fotogramma &#8211;<br \/>(ITALPRESS).<\/div>\n<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il bavaglio Costa contro i giornalisti? &#8220;E&#8217; una norma sbagliata, che peraltro non pu\u00f2 realizzare il fine che si prefigge&#8221;. 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