{"id":174021,"date":"2023-10-23T20:20:59","date_gmt":"2023-10-23T18:20:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/?p=174021"},"modified":"2023-10-23T20:21:01","modified_gmt":"2023-10-23T18:21:01","slug":"pergolizzi-resta-presidente-del-consiglio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/10\/23\/pergolizzi-resta-presidente-del-consiglio\/","title":{"rendered":"Pergolizzi resta Presidente del Consiglio"},"content":{"rendered":"\n<p>Il presidente del Consiglio comunale <strong>Nello Pergolizzi<\/strong> resta nella sua carica. \u00c8 stato respinto il ricorso dell&#8217;opposizione consiliare che riteneva non rispettati i regolamenti che disciplinano l&#8217;elezione del presidente. Il Tar di Catania, presieduto da <strong>Giuseppina Alessandra Sidoti<\/strong>, ha ritenuto parzialmente inammissibile la richiesta. <div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nessuna contestazione preliminare alla votazione, pertanto, \u00e8 stata mossa dai consiglieri resi edotti del fatto che si trattasse di seconda convocazione. Nessuna attivazione di strumenti preordinati alla valorizzazione delle prerogative sulla specifica questione in esame risulta esservi stata da parte dei Consiglieri ricorrenti prima di procedere alla votazione (ad esempio con richiesta di rinvio o di sospensione o ponendo delle mozioni). Ne consegue, alla luce della superiore condivisa giurisprudenza, la sostanziale acquiescenza al fatto che si fosse innanzi alla seconda votazione (contestando i Consiglieri ci\u00f2 solo dopo l\u2019esito della votazione) e, pertanto, l\u2019inammissibilit\u00e0 del primo motivo di ricorso&#8221; ha spiegato Sidoti. <div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cla deliberazione in questione sia stata adottata in seconda votazione, non essendo accoglibile l\u2019argomento secondo cui il mutamento di alcuni membri del Consiglio importi la rinnovazione dell\u2019intero e unitario procedimento di elezione del Presidente del Consiglio comunale. Infatti, la deliberazione consiliare \u00e8 atto del Consiglio comunale ossia dell\u2019organo collegiale e il mutamento di alcuni Consiglieri comunali al suo interno non incide sulla legittimit\u00e0 della deliberazione precedentemente adottata (in prima votazione) n\u00e9 comporta che l\u2019avviato procedimento amministrativo di elezione del Presidente del Consiglio comunale venga azzerato per essere rinnovato dal Consiglio nella nuova composizione. La tesi contraria, propugnata dai ricorrenti, \u00e8 sfornita di appiglio normativo, non rinvenibile n\u00e9 nell\u2019art. 19 della l.r. n. 7\/1992 n\u00e9 nell\u2019art. 36 dello Statuto\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Insomma nessuno avrebbe protestato sul fatto che fosse prima o seconda votazione e il fatto che abbiano cambiato idea dopo non conterebbe. <\/p>\n\n\n\n<p>Nello Pergolizzi, soddisfatto della sentenza, afferma: <\/p>\n\n\n\n<p>\u201cOggi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha sancito la correttezza amministrativa della mia elezione a presidente del Consiglio Comunale di Messina, respingendo il ricorso e dichiarandolo in parte inammissibile. Voglio ringraziare Cateno De Luca per aver riposto la sua fiducia nella mia persona, il nostro sindaco, Federico Basile, il mio legale di fiducia l\u2019avvocato Fulvio Cintioli, l\u2019avvocato Santi Delia e i quindici colleghi consiglieri che mi hanno votato e sempre sostenuto in tutti questi mesi. Un ringraziamento particolare lo riservo al segretario generale del Comune di Messina, la dottoressa Rossana Carrubba, la quale, anche in ragione dell\u2019interpretazione giuridica data in occasione della mia elezione, ha subito ingiustificabili attacchi dai consiglieri di opposizione. Oggi il Tar di Catania ha reso giustizia, confermando la correttezza dell\u2019interpretazione giuridica data dal segretario generale in merito alla legittimit\u00e0 della votazione che mi ha consentito di rivestire la carica di presidente del Consiglio comunale di Messina\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Abbiamo letto la sentenza del Tar che pur se articolata non convince su un punto in particolare e precisamente sul rigetto del secondo motivo di ricorso con il quale si contestava la delibera di elezione del Presidente Pergolizzi per mancato raggiungimento del quorum. Sul punto il Tar Catania, pur dando atto che l\u2019art. 19 della l.r. 7\/1992 e l\u2019art. 46 dello statuto comunale si applicano alla fattispecie e pur confermando che le dette norme specifiche prevedono che alla seconda votazione viene eletto chi ha raggiunto la Maggioranza semplice,  ha data una interpretazione quantomeno forzata del concetto di MAGGIORANZA SEMPLICE ritendo che tale maggioranza si raggiunga ( e quindi coincida)  con la maggioranza relativa dei voti . Riteniamo che tale interpretazione confligga con il dato normativo specifico ( art. 46 statuto e 19 l.r. 7\/1992) e che, pertanto non si possa ritenere applicabile il principio indicato dal Tar nella sentenza di 40 anni fa del consiglio di Stato in quanto al tempo la legge 7\/1992 non era in vigore e l\u2019interpretazione riguardava la legge 148 del 1915 abrogata da oltre 40 anni.  Stiamo valutando quindi di proporre appello alla sentenza&#8221; ha invece detto  l&#8217;avvocato dei ricorrenti <strong>Cirino Gallo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi resta nella sua carica. \u00c8 stato respinto il ricorso dell&#8217;opposizione consiliare che riteneva non rispettati i regolamenti che disciplinano l&#8217;elezione del presidente. 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