{"id":164066,"date":"2023-07-24T19:07:59","date_gmt":"2023-07-24T17:07:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/07\/24\/consulta-dopo-fecondazione-assistita-no-a-revoca-consenso-delluomo\/"},"modified":"2023-07-24T19:07:59","modified_gmt":"2023-07-24T17:07:59","slug":"consulta-dopo-fecondazione-assistita-no-a-revoca-consenso-delluomo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/07\/24\/consulta-dopo-fecondazione-assistita-no-a-revoca-consenso-delluomo\/","title":{"rendered":"Consulta, dopo fecondazione assistita no a revoca consenso dell\u2019uomo"},"content":{"rendered":"<div>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Corte costituzionale \u00e8 stata chiamata a valutare la legittimit\u00e0 della previsione che, nell&#8217;ambito della procreazione medicalmente assistita, stabilisce la irrevocabilit\u00e0 del consenso dell&#8217;uomo dopo la fecondazione dell&#8217;ovulo. <br \/>La sentenza ha ritenuto non fondata la questione sollevata, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004. Tale norma rende possibile, per effetto della crioconservazione, la richiesta dell&#8217;impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l&#8217;originario progetto di coppia. Infatti, nel caso del giudizio a quo la donna aveva richiesto l&#8217;impianto dell&#8217;embrione crioconservato, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la separazione dal coniuge. Questo si \u00e8 opposto ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre. Il giudice ha quindi sollevato la questione di costituzionalit\u00e0 in riferimento alla suddetta norma che stabilisce l&#8217;irrevocabilit\u00e0 del consenso. Pur riconoscendo che la norma &#8220;si \u00e8 venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite &#8216;scelte tragich\u00e8, in quanto caratterizzate dall&#8217;impossibilit\u00e0 di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie&#8221;, la sentenza ha evidenziato che l&#8217;irrevocabilit\u00e0 del consenso appare funzionale a salvaguardare innanzitutto preminenti interessi. L&#8217;accesso alla PMA comporta infatti &#8220;per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalit\u00e0, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialit\u00e0 che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o pi\u00f9 embrioni. Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell&#8217;impianto dell&#8217;embrione nel proprio utero. A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternit\u00e0, la donna si \u00e8 prestata in virt\u00f9 dell&#8217;affidamento in lei determinato dal consenso dell&#8217;uomo al comune progetto genitoriale&#8221;. La sentenza ha quindi concluso che &#8220;ove, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignit\u00e0 dell&#8217;embrione&#8221; risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternit\u00e0, della libert\u00e0 di autodeterminazione dell&#8217;uomo. La sentenza ha infine precisato che la ricerca di un eventuale diverso punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze in gioco non pu\u00f2 che spettare al legislatore.<br \/>(ITALPRESS).<br \/>&#8211; Foto: Agenzia Fotogramma &#8211;<\/div>\n<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Corte costituzionale \u00e8 stata chiamata a valutare la legittimit\u00e0 della previsione che, nell&#8217;ambito della procreazione medicalmente assistita, stabilisce la irrevocabilit\u00e0 del consenso dell&#8217;uomo dopo la fecondazione dell&#8217;ovulo. 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