{"id":152504,"date":"2023-04-24T20:17:53","date_gmt":"2023-04-24T18:17:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/04\/24\/liva-era-detraibile-annullati-accertamenti-per-piu-di-3-milioni\/"},"modified":"2023-04-24T20:17:53","modified_gmt":"2023-04-24T18:17:53","slug":"liva-era-detraibile-annullati-accertamenti-per-piu-di-3-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2023\/04\/24\/liva-era-detraibile-annullati-accertamenti-per-piu-di-3-milioni\/","title":{"rendered":"L\u2019Iva era detraibile, annullati accertamenti per pi\u00f9 di 3 milioni"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con tre sentenze del 20 aprile scorso ha accolto gli appelli della Societ\u00e0 Ilios annullando gli avvisi di accertamento emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Messina (relativi agli anni 2002, 2004 e 2005), con i quali era stata accertata una indebita detrazione di Iva di oltre 1.500.000 euro pi\u00f9 sanzioni ed interessi per un totale di circa 3 milioni di euro. La vicenda sulla quale si \u00e8 sviluppato il rilevante contenzioso ha riguardato la cessione di un importante complesso alberghiero di Taormina e la detraibilit\u00e0 dell\u2019Iva pagata per l\u2019acquisto dalla Societ\u00e0 ricorrente. In particolare gli accertamenti scaturivano da una verifica della Guardia di Finanza e dall\u2019Agenzia delle Entrate che avevano ipotizzato una operazione ritenuta parzialmente fittizia relativa alla cessione della struttura alberghiera. La Ilios aveva riscattato l\u2019immobile da una societ\u00e0 di leasing facente capo ad Unicredit e la societ\u00e0 di leasing determinava, all\u2019atto dell\u2019acquisto del bene poi ceduto a Ilios, una soluzione di continuit\u00e0 in una catena di trasferimenti fra persone giuridiche che l\u2019Agenzia delle Entrate ha ritenuto riconducibili al medesimo contesto societario e ad identico recinto di interessi e situazioni giuridiche rilevanti, tanto da considerare l\u2019operazione parzialmente fittizia con conseguente indetraibilit\u00e0 dell\u2019Iva. La societ\u00e0 ha proposto ricorsi avverso i citati avvisi di accertamento che venivano rigettati in primo grado. Anche la Commissione tributaria regionale respingeva gli appelli della societ\u00e0 che, assistita dall\u2019avvocato Angelo Cuva del foro di Palermo, provvedeva a proporre ricorso per Cassazione.<br \/>La Suprema Corte di Cassazione con tre ordinanze del 2019 ha accolto i ricorsi cassando con rinvio le sentenze impugnate, affermando, tra l\u2019altro, che \u201cNella specie, \u00e8 incontestato che il soggetto passivo Ilios abbia assolto al pagamento dell\u2019Iva per l\u2019acquisto del compendio alberghiero, in corrispondenza di una operazione effettivamente posta in essere e soggetta a detta imposta. N\u00e8 l\u2019Amministrazione ha contestato la fittiziet\u00e0 delle operazioni e l\u2019inattendibilit\u00e0 delle scritture contabili o delle fatture utilizzate dal contribuente per l\u2019operazione passiva; men che meno l\u2019erario ha revocato in dubbio il profilo dell\u2019inerenza della cessione dalla societ\u00e0 di leasing ad Ilios\u201d. <br \/>La Corte di Giustizia di secondo Grado della Sicilia nel giudizio di rinvio ha preso atto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione ed ha accolto gli appelli annullando gli originari avvisi di accertamento con riferimento al disconoscimento della detrazione Iva. In particolare la Corte ha rilevato che la societ\u00e0 pur non avendo mai gestito l\u2019albergo si \u00e8 adoperata per la sua ristrutturazione finalizzata alla sua messa in esercizio ed ha conseguentemente affermato la \u201cinsussistenza di elementi sufficienti per ritenere la spa Ilios soggetto non esercente attivit\u00e0 imprenditoriale (dunque societ\u00e0 fittizia o schermo), e, conseguentemente, per escludere il diritto al rimborso dell\u2019Iva versata in relazione all\u2019acquisto della struttura alberghiera\u201d. Dopo un complesso contenzioso durato pi\u00f9 di 15 anni, afferma il professore Cuva, \u201cviene finalmente riconosciuto il diritto della Societ\u00e0 a detrarre l\u2019Iva pagata per l\u2019acquisto del complesso alberghiero in conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019articolo 19 del DPR numero 633\/72, che consente al compratore di portare in detrazione l\u2019imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell\u2019esercizio di impresa ed inerente all\u2019attivit\u00e0 svolta\u201d.<br \/>foto Angelo Cuva<br \/>(ITALPRESS).<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALERMO (ITALPRESS) \u2013 La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con tre sentenze del 20 aprile scorso ha accolto gli appelli della Societ\u00e0 Ilios annullando gli avvisi di accertamento emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Messina (relativi agli anni 2002, 2004 e 2005), con i quali era stata accertata una indebita [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":152505,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[2449],"tags":[783],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/20230424_1431.jpg","author_info":{"display_name":"Admin","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/admin\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152504"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=152504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152504\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/152505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=152504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=152504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=152504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}