Tributi comunali, decisione “epocale”: annullata cartella Tari

Redazione

Tributi comunali, decisione “epocale”: annullata cartella Tari

mercoledì 07 Ottobre 2026 - 09:46

La decisione è destinata a segnare un punto di svolta nella gestione del contenzioso tributario locale a Messina e a fornire uno strumento di tutela per famiglie, attività produttive ed enti del Terzo Settore. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina (Sezione 12, sentenza n. 5963/2026, Giudice monocratico Dr. Eugenio Triveri) ha cancellato integralmente una richiesta TARI di oltre 7.400 euro notificata dall’Ufficio Tributi di Palazzo Zanca a una storica associazione di promozione sociale cittadina per le annualità dal 2019 al 2024.

Il pronunciamento recepisce punto su punto i motivi di gravame sollevati dal difensore tributario, il Dott. Antonio Cogode, censurando diverse prassi applicate dagli uffici comunali nell’emissione degli avvisi esecutivi:

  • Illegittima la moltiplicazione delle sanzioni per ogni anno: L’Amministrazione comunale contestava la mancata denuncia iniziale dei locali irrogando distinte sanzioni piene per ciascuna delle sei annualità accertate. Il Collegio ha chiarito che l’obbligo dichiarativo sorge una sola volta all’atto dell’occupazione dell’immobile e non deve essere reiterato ogni anno in assenza di variazioni strutturali o d’uso. L’accumulo di autonome sanzioni annuali per la medesima omissione è stato pertanto dichiarato privo di fondamento giuridico.
  • Prescrizione del periodo d’imposta 2019: Rilevata la tardività dell’azione impositiva per la prima annualità contestata, cancellata per decorso dei termini di decadenza in difetto di tempestivi atti interruttivi notificati dall’ente.
  • Diritto all’abbattimento del 60% per la distanza dai cassonetti: Il Giudice ha stigmatizzato l’inerzia del Comune di fronte alle perizie e alle istanze documentate dalla parte. Trovandosi l’immobile a oltre 900 metri dal punto di raccolta e a oltre 1,7 km dall’isola ecologica, l’applicazione della riduzione del 60% sulla quota variabile (ex art. 20 del regolamento comunale) costituisce un diritto oggettivo che non può essere disapplicato dal silenzio degli uffici.
  • Calcolo della superficie: limite legale dell’80% sui metri catastali: Censurata la quantificazione del tributo eseguita sul 100% dell’area catastale (191 mq). La sentenza ribadisce che, finché non viene dimostrato un effettivo allineamento certificato delle banche dati, la legge statale (art. 1, comma 646, L. 147/2013) impone di calcolare il prelievo considerando la riduzione forfettaria all’80% della superficie catastale.

Oltre ad annullare in toto l’atto impugnato, la Corte ha condannato il Comune di Messina al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato.

«Il verdetto ristabilisce precisi limiti di legalità nell’azione impositiva locale» – evidenzia il difensore tributario Antonio Cogode – «confermando che l’Ente impositore non può procedere con automatismi sanzionatori né ignorare le norme di salvaguardia sulle superfici e le riduzioni tariffarie previste dallo stesso regolamento comunale a presidio dei contribuenti».

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